AVVERSO E PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INADEMPIMENTO/RIFIUTO FORMATOSI SULLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA LAVORO STAGIONALE A LAVORO SUBORDINATO PRESENTATA IN DATA 07.06.2025.
| Tribunale | TAR CAMPANIA - NAPOLI |
| Sezione | SEZIONE SESTA |
| Data | 3 marzo 2026 |
| Numero | 202601500/2026 |
| Esito | AMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha presentato formale domanda di conversione del medesimo in permesso per lavoro subordinato in data sette giugno duemillaventicinque presso la Questura competente. A fronte di tale istanza, l'amministrazione non ha provveduto a emettere alcun provvedimento espresso entro i termini previsti dalla normativa di settore, determinando il formarsi di un vizio procedimentale consistente nel silenzio-inadempimento sulla conclusione del procedimento. Il ricorrente, al fine di tutelare il proprio diritto di soggiorno e di occupazione nel territorio nazionale, ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania per chiedere, in primo luogo, la declaratoria di illegittimità di tale comportamento omissivo e, contestualmente, l'ammissione al gratuito patrocinio al fine di poter accedere alla giustizia senza gravare sul proprio patrimonio economico già compromesso.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo numero duecentottantasei del millenovecentonovantotto e successive modificazioni, il quale prevede specifiche fattispecie di permesso legate all'esercizio di attività lavorativa e consente la conversione da una tipologia all'altra secondo procedure amministrative predeterminate. Le violazioni procedimentali compiute dalla pubblica amministrazione nel corso del procedimento amministrativo, incluso il silenzio-inadempimento, sono disciplinate dalla legge numero duecentoquarantuno del millenovecentonovantu relativa all'azione amministrativa, che riconosce il diritto dei cittadini a ricevere risposta tempestiva dalle amministrazioni pubbliche. Il diritto al gratuito patrocinio è regolato dalla legge numero duecentodiciassette del millenovecentonovantu e successive modificazioni, che consente ai cittadini in condizioni di indigenza di avere accesso alla giustizia rappresentati da un difensore designato d'ufficio a carico dello Stato.
La questione giuridica
La questione principale concerne l'illegittimità del silenzio-inadempimento formato dall'amministrazione competente in ordine al procedimento di conversione del permesso di soggiorno e la conseguente tutela giurisdizionale del diritto del ricorrente a ottenere una decisione sulla propria istanza amministrativa. In secondo luogo, il ricorrente articola la questione del proprio accesso alla giustizia attraverso il riconoscimento dello stato di bisogno economico idoneo a giustificare l'ammissione al gratuito patrocinio. La complessità della questione risiede nel fatto che essa tocca simultaneamente il diritto sostanziale relativo al permesso di soggiorno e il diritto processuale di accesso alla tutela giurisdizionale da parte di soggetti economicamente vulnerabili.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. VI, ha esaminato le allegazioni del ricorrente e ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio sulla base della documentazione prodotta comprovante lo stato di bisogno economico del ricorrente. Il giudice amministrativo ha valutato positivamente la serietà e la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente, considerando che lo stesso agisce in difesa di diritti e interessi legittimi tutelabili in sede di giurisdizione amministrativa, in particolare il diritto a conseguire una pronuncia amministrativa non viziata da comportamenti procedimentali illegittimi. Il collegio ha riconosciuto inoltre che il ricorso non risulta manifestamente infondato e che pertanto sussistono gli estremi per l'accesso alla giustizia mediante la concessione del patrocinio gratuito, in linea con i principi costituzionali di parità di armi processuali e di effettiva tutela giurisdizionale.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione sesta, accoglie la domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata dal ricorrente, consentendogli di proseguire il procedimento dinanzi al giudice amministrativo con difensore designato d'ufficio a spese dello Stato. Tale provvedimento consente al ricorrente di agire in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sul procedimento di conversione del permesso di soggiorno senza sostenere il costo della rappresentanza legale.
Massima
Hanno diritto al gratuito patrocinio nei giudizi amministrativi i cittadini stranieri che versino in stato di indigenza economica e che agiscono per la tutela dei propri diritti relativi al permesso di soggiorno e alla permanenza nel territorio nazionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Rocco Vampa, Primo Referendario Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata in data 07.06.2025. sul ricorso numero di registro generale 7094 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: - Dichiara cessata la materia del contendere: - Ammette il ricorrente, il ricorrente, al patrocinio a spese dello Stato. - Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. 6. Liquida in favore dell'avv. Pietro Nicolò, difensore del ricorrente, la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00) a titolo di compenso, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, ponendone il pagamento a carico dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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