ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO-INADEMPIMENTO FORMATOSI NEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL TITOLO DI SOGGIORNO DI CUI AL VERBALE DI PRESENZA REDATTO PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DELLA PREFETTURA DI CASERTA DEL 24/10/2024
| Tribunale | TAR CAMPANIA - NAPOLI |
| Sezione | SEZIONE SESTA |
| Data | 6 marzo 2026 |
| Numero | 202601590/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Eman Hossan ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi nel procedimento di rilascio di un titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo numero 286 del 1998, relativo alla disciplina dei diritti dei familiari di cittadini italiani. Il ricorso faceva riferimento a un verbale di presenza redatto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Caserta in data 24 ottobre 2024, documentando il mancato rilascio del titolo nei termini prescritti dalla legge. La vicenda si inquadra nel contesto dei procedimenti amministrativi di soggiorno dei cittadini stranieri presso il territorio nazionale, dove l'inerzia della Pubblica Amministrazione nel comunicare formalmente la decisione costituisce un vizio procedimentale lesivo dei diritti del ricorrente. Tuttavia, durante i lavori processuali e in prossimità dell'udienza fissata per il 21 gennaio 2026, è sopravvenuto un evento che avrebbe modificato radicalmente il quadro della controversia.
Il quadro normativo
La disciplina del ricorso amministrativo per accertamento di illegittimità del silenzio-inadempimento è contenuta nel Codice del Processo Amministrativo, il quale consente al cittadino di ricorrere qualora la Pubblica Amministrazione non adotti il provvedimento dovuto entro i termini stabiliti dalla legge, provocando di fatto una lesione del diritto sostanziale. L'articolo 22 del Decreto Legislativo numero 286 del 1998 disciplina i diritti relativi al rilascio dei titoli di soggiorno per i familiari di cittadini italiani, stabilendo i presupposti e i procedimenti amministrativi necessari per il loro conferimento. Il Codice del Processo Amministrativo all'articolo 35, comma 1, lettera c), prevede inoltre che il ricorso sia improcedibile quando, a causa di sopravvenienze, venga meno l'interesse della parte ricorrente alla tutela richiesta in giudizio, determinando un mutamento del quadro fattuale e giuridico originario della controversia.
La questione giuridica
La questione centrale nel procedimento non riguardava tanto il merito della domanda di rilascio del titolo di soggiorno, quanto piuttosto l'incidenza della sopravvenienza della revoca del nulla osta sulla configurazione stessa del ricorso amministrativo. La Pubblica Amministrazione ha adottato in data 12 gennaio 2026, dunque nel corso del giudizio e poco prima dell'udienza di trattazione, un provvedimento espresso di revoca della concessione precedentemente accordata o in corso di valutazione, comportando una variazione sostanziale dell'interesse della parte nel prosieguo della controversia. La questione giuridica principale consisteva quindi nel verificare se la sopravvenuta revoca del nulla osta traslocasse l'interesse del ricorrente al punto da rendere il ricorso privo di oggetto utile, determinando l'improcedibilità della domanda ex articolo 35 del Codice del Processo Amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che la sopravvenienza della revoca del nulla osta costituisse una variazione fattuale e giuridica tale da mutare l'assetto degli interessi in giudizio, secondo la consolidata giurisprudenza che riconosce l'improcedibilità quando la controversia perde di attualità e utilità a causa di interventi sopravvenuti della Pubblica Amministrazione. Il collegio giudicante ha osservato che, qualora l'Amministrazione abbia revocato il nulla osta mediante provvedimento espresso datato 12 gennaio 2026, l'interesse originario del ricorrente al rilascio del titolo di soggiorno viene meno nella sua configurazione originaria, poiché il provvedimento amministrativo successivo trasloca completamente l'oggetto della controversia. Il ragionamento seguito dal giudice si fonda sul principio per cui non è opportuno che il giudice amministrativo si pronuncia su questioni prive di utilità pratica per il ricorrente, quando la Pubblica Amministrazione ha già assunto una determinazione diversa e conclusiva mediante provvedimento espresso, anche se adottato nel corso del giudizio. La Corte ha quindi ritenuto che l'esame del merito della domanda fosse precluso dalla sopravvenienza della revoca, impedendo una pronuncia sulla questione dell'illegittimità del silenzio originario, poiché l'interesse della parte era stato traslato in una diversa configurazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c), del Codice del Processo Amministrativo, precludendo così l'esame del merito sulla questione dell'illegittimità del silenzio-inadempimento nel procedimento di rilascio del titolo di soggiorno. In conseguenza di tale dichiarazione di improcedibilità, il giudice ha ordinato la compensazione delle spese di lite tra le parti, ritenendo opportuno che ciascuna sostasse le proprie spese processuali, non essendovi una parte totalmente soccombente su questioni di merito. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'Autorità amministrativa, come prescritto dalle norme procedimentali, determinando la definizione della controversia senza una pronuncia sulla fondatezza della denuncia originaria di silenzio-inadempimento.
Massima
L'improcedibilità del ricorso per accertamento di illegittimità del silenzio-inadempimento ricorre quando, durante il corso del giudizio, la Pubblica Amministrazione adotta un provvedimento espresso che trasloca l'interesse della parte ricorrente, trasformando il quadro della controversia in modo tale da rendere priva di utilità pratica la tutela richiesta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Angela Fontana, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi nel procedimento di rilascio del titolo di soggiorno ex art. 22 del D. Lgs. nr. 286/98 di cui al verbale di presenza redatto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Caserta del 24/10/2024. sul ricorso numero di registro generale 6244 del 2025, proposto da Eman Hossan, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che in prossimità della udienza di trattazione è emerso che la resistente Amministrazione ha adottato un provvedimento di revoca del nulla osta, in data 12 gennaio 2026, in relazione al quale si trasla l’interesse di parte ricorrente. Si impone, indi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a., equo appalesandosi il disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
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