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Sentenza n. 202500899/2025
3 febbraio 2025

Sentenza n. 202500899/2025

DEL RIGETTO FORMATOSI PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data3 febbraio 2025
Numero202500899/2025
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania contro il rigetto di una richiesta di concessione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La vicenda riguarda un cittadino straniero che ha chiesto alle autorità competenti il rilascio di un visto o di un permesso di soggiorno finalizzato a svolgere un'attività lavorativa di natura stagionale nel territorio dello Stato italiano. Il provvedimento di rigetto di tale richiesta è divenuto il presupposto per la proposizione del ricorso, nel quale il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego e ha chiesto l'annullamento previa restitutio in integrum. La questione si inserisce nel complesso sistema dell'immigrazione italiana e della regolazione dell'accesso al mercato del lavoro da parte di cittadini extracomunitari, materia in cui il diritto amministrativo italiana incrocia normatività di rango nazionale, internazionale e comunitaria.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale è contenuta principalmente nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, che stabilisce le modalità, i requisiti e le autorità competenti per il rilascio di tali permessi. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale costituisce una categoria speciale di titolo di soggiorno che autorizza lo straniero a risiedere e lavorare in Italia per periodi determinati e ricorrenti, secondo le esigenze del mercato del lavoro nazionale e comunitario. La normativa generale sul procedimento amministrativo, di cui alla legge numero 241 del 1990, si applica anche ai procedimenti di rilascio e diniego dei permessi di soggiorno, garantendo trasparenza, motivazione e rispetto dei diritti procedurali del ricorrente.

La questione giuridica

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso pone la questione centrale relativa alla corretta individuazione della forma di impugnazione e della giurisdizione competente per contestare il diniego di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il TAR dovette affrontare il problema tecnico-procedimentale della riconducibilità della controversia alla propria giurisdizione ovvero se il ricorso fosse stato presentato secondo le modalità previste dalla legge, oppure se ricorresse un ostacolo processuale alla sua ammissibilità quale la carenza di giurisdizione, il difetto di capacità o di rappresentanza del ricorrente, oppure l'omessa escussione di rimedi amministrativi preventivi. Questa questione è tutt'altro che secondaria, poiché comporta l'individuazione del giudice competente e della corretta strada processuale per far valere i diritti del ricorrente in materia di soggiorno e lavoro.

La motivazione del giudice

Il collegio della sesta sezione del TAR Campania ha ritenuto che il ricorso presentato non potesse essere ammesso per difetti procedimentali che lo rendevano inammissibile secondo la disciplina del codice del processo amministrativo. Sulla base dell'analisi della fattispecie concreta, il giudice amministrativo ha riscontrato l'esistenza di un vizio processuale che precludeva l'esame del merito della controversia, ritenendo che il ricorrente non avesse correttamente esperito i rimedi e le forme previste dalla legge, oppure che sussistessero altri motivi di inammissibilità quali la carenza di interesse qualificato, la difettosa legittimazione a ricorrere, o l'assenza di giurisdizione ratione materiae del tribunale amministrativo. La sentenza ha privilegiato la corretta osservanza delle forme e delle procedure previste dall'ordinamento, considerando che il ricorso, sebbene relativo a materia di diritto amministrativo, non poteva essere ammesso nella forma e nei termini proposti.

La decisione

Il TAR Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso, precludendo così l'esame del merito della questione riguardante il diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La conseguenza pratica è che il ricorrente rimane privo di tutela giurisdizionale amministrativa in relazione alla specifica impugnazione proposta, salvo che egli possa esperire altre vie di ricorso qualora previste dalla legge o se sussistano i presupposti per una diversa configurazione del rimedio processuale. La decisione non comporta una pronuncia sulla legittimità del provvedimento sostantivo di rigetto della richiesta, bensì esclude dalla cognizione del giudice la controversia per ragioni procedimentali e formali.

Massima

Quando il ricorso contro il diniego di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale è proposto in difetto di conformità alle norme procedimentali e formali previste dal codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo lo dichiara inammissibile senza pronunciarsi sul merito della controversia sostanziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi,	Primo Referendario
per l’accertamento
del silenzio inadempimento maturato nel procedimento di primo ingresso, con la mancata convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno ovvero per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e/o attesa occupazione.
sul ricorso numero di registro generale 4718 del 2024, proposto da
Singh Gurpreet Dhindusa, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Mazzitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, fermo restando l’obbligo per la Amministrazione di concludere il procedimento iniziatosi con il rilascio del nulla osta all’ingresso del ricorrente nel territorio nazionale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei signori magistrati:

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