ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI DINIEGO DELL'ISTANZA DI RINNOVO-CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO N. CAT.A.12/IMM/21 PROT. N. 179
| Tribunale | TAR CAMPANIA - NAPOLI |
| Sezione | SEZIONE OTTAVA |
| Data | 16 giugno 2025 |
| Numero | 202504491/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza di rinnovo-conversione di un permesso di soggiorno appartenente alla categoria A.12 per motivi di immigrazione presso l'ufficio competente. L'amministrazione ha negato l'istanza mediante un provvedimento amministrativo formale, adottando un decreto di diniego. Ritenendosi leso nei propri diritti e gravato dal provvedimento negativo, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Napoli, chiedendone l'annullamento. La controversia attiene alle procedure di rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno, ambito particolarmente sensibile del diritto amministrativo della immigrazione, dove equilibrio tra il diritto individuale alla prosecuzione della permanenza regolare nel territorio e il potere discrezionale dell'amministrazione trova costante tensione applicativa.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998, testo unico delle disposizioni riguardanti la disciplina dell'immigrazione, che regola le modalità di rilascio, rinnovo, conversione e revoca dei permessi. Le norme prevedono specifiche procedure amministrative e requisiti sostanziali che il ricorrente deve possedere al fine di fruire della possibilità di rinnovo-conversione, fra i quali figurano la disponibilità di mezzi di sussistenza adequati, la mancanza di precedenti penali gravi, e la conformità alle condizioni che originariamente giustificavano il rilascio. Il diritto alla stabilità della posizione giuridica acquisita trova limite nella valutazione continua da parte dell'amministrazione della sussistenza dei presupposti di legge.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del decreto amministrativo di diniego in relazione al complesso dei diritti procedimentali e sostanziali del ricorrente. Si pone il problema se l'amministrazione abbia correttamente valutato i requisiti richiesti dalla legge, se abbia seguìto le procedure prescritte, e se il motivo di diniego risultasse effettivamente fondato in fatto e in diritto. Centrale è altresì la questione se il ricorrente potesse far valere situazioni di vulnerabilità, condizioni personali specifiche, o circostanze sopravvenute che avrebbe dovuto essere considerata dall'amministrazione nella valutazione della istanza.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato il fascicolo amministrativo, valutando gli elementi di fatto e diritto sottoposti. Il TAR ha ritenuto che l'amministrazione fosse rimasta pienamente nel suo potere discrezionale nella valutazione dei requisiti di legge per il rinnovo-conversione, riscontrando che i presupposti legittimanti il diniego risultassero effettivamente sussistenti in relazione alla documentazione prodotta. La sentenza ha accertato che la procedura amministrativa sia stata correttamente seguìta e che le ragioni addotte dall'amministrazione nel decreto risultassero coerenti con il quadro normativo di riferimento. Il giudice amministrativo, nel sindacato sulla correttezza della motivazione e della logica amministrativa, ha concluso per l'infondatezza delle censure avanzate dal ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge il ricorso presentato contro il decreto di diniego della istanza di rinnovo-conversione del permesso di soggiorno, confermando così la legittimità del provvedimento amministrativo. Il diniego rimane pertanto efficace e vincolante per il ricorrente. Salvo ulteriori determinazioni, il provvedimento amministrativo non è stato annullato e conserva piena validità nel sistema amministrativo.
Massima
L'amministrazione rimane legittimata a negare il rinnovo-conversione di un permesso di soggiorno quando verifichi, con corretta procedura amministrativa e adeguata motivazione, il venir meno dei presupposti di legge richiesti per la prosecuzione della posizione giuridica del ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato la presente SENTENZA Nicola Durante, Presidente Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario per l'annullamento, previa sospensione, del decreto di diniego dell’istanza di rinnovo-conversione del permesso di soggiorno n. Cat.A.12/Imm/21 prot. n. -OMISSIS-e notificato il 16/03/2022 nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato. sul ricorso numero di registro generale 2697 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Mariani, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, Piazza Garibaldi 118; Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Caserta; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 10 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Dispone la revoca del decreto 14 novembre 2022, n. 116 della competente Commissione per il patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
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