DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO-INADEMPIMENTO SERBATO DALLA QUESTURA DI NAPOLI AVVERSO L’ISTANZA TRASMESSA DAL RICORRENTE IN DATA 15 MARZO 2024, VOLTA AL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO SUBORDINATO
| Tribunale | TAR CAMPANIA - NAPOLI |
| Sezione | SEZIONE SESTA |
| Data | 8 ottobre 2025 |
| Numero | 202506621/2025 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza alla Questura di Napoli in data 15 marzo 2024 per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La Questura non ha provveduto sulla richiesta nei termini di legge, mantenendo un silenzio-inadempimento che ha violato il diritto del ricorrente a una risposta amministrativa entro i tempi previsti dalla normativa. Dinanzi a tale inerzia, il ricorrente ha impugnato al TAR Campania-Napoli la illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione. La questione si inserisce nel contesto del diritto dell'immigrazione e del diritto dei cittadini stranieri a mantenere una posizione giuridica stabile nel territorio italiano mediante il rinnovo dei loro documenti di soggiorno.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è contenuta nel decreto legislativo 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione) e successive modificazioni, che definisce le modalità, i termini e le condizioni per il rilascio e il rinnovo di tali documenti. L'amministrazione della questura è obbligata a provvedere sulle istanze di rinnovo entro termini procedimentali specifici, pena l'illegittimità del silenzio-inadempimento. Il codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104/2010) prevede il diritto del cittadino di impugnare il silenzio dell'amministrazione come vizio autonomo, richiedendo al giudice amministrativo di dichiararne l'illegittimità e di condannare l'ente a provvedere.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso riguardava se il silenzio prolungato della Questura di Napoli sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno costituisse illegittima violazione dei termini procedimentali imposti dalla legge in materia di immigrazione. La controversia sollevava il tema del bilanciamento tra il potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione nella valutazione delle istanze e i diritti inviolabili del ricorrente a una risposta motivata e tempestiva. Era inoltre rilevante il quesito sulla possibilità di impugnare dinanzi al TAR il puro silenzio amministrativo e sulla natura dell'obbligo procedimentale che grava sulla questura.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha esaminato il ricorso e ha ricostruito il procedimento instaurato a partire dalla presentazione dell'istanza nel marzo 2024. Nel corso del giudizio amministrativo, risultava che la Questura di Napoli aveva finalmente provveduto sulla richiesta del ricorrente, emettendo il provvedimento sulla istanza di rinnovo. Tale intervento tardivo della Questura aveva eliminato la causa della controversia, trasformando il silenzio-inadempimento in un provvedimento espresso, seppur tardivo. Di conseguenza, il vizio che aveva originariamente legittimato il ricorso dinanzi al TAR era venuto a cessare, insieme al diritto di ottenere una condanna dell'amministrazione a provvedere, essendo il provvedimento ormai emanato.
La decisione
Il TAR Campania-Napoli ha dichiarato cessata la materia del contendere, conclusione che implica che il ricorso amministrativo non aveva più ragione di sussistere perché la causa della controversia era venuta a cadere con il provvedimento della Questura. La decisione riconosce implicitamente che l'illegittimità del silenzio era reale e fondata, ma che la successiva emanazione del provvedimento ha eliminato la possibilità di ottenere una condanna amministrativa a provvedere. Il TAR ha così chiuso la questione sulla base della cessazione della materia del contendere, senza affrontare il merito circa la legittimità del provvedimento di rinnovo o diniego emanato dalla Questura.
Massima
Il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione in materia di permessi di soggiorno cessa di costituire vizio impugnabile quando l'amministrazione provvede sull'istanza prima della pronuncia della sentenza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Angela Fontana, Consigliere Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore avverso e per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Napoli avverso l'istanza trasmessa dal ricorrente in data 15 marzo 2024, volta al rinnovo del Permesso di Soggiorno per motivi di lavoro subordinato; e per la conseguente declaratoria dell'obbligo della Questura di Napoli a concludere, ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A., il procedimento amministrativo avviato dal ricorrente mediante l'adozione di un provvedimento espresso. sul ricorso numero di registro generale 3053 del 2025, proposto da Asiri Namal Gunaratne Don Amarasinghe Kadawatha, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Chiara Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Napoli; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che: - con il presente ricorso, il ricorrente ha agito ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Napoli sull’istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; - si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che ha chiesto che sul presente ricorso venga dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il permesso di soggiorno richiesto è stato rilasciato in favore del ricorrente in data 20 giugno 2025 e materialmente consegnato in data 15 luglio 2025, come da documentazione depositata; - alla camera di consiglio del 24 settembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha confermato l’intervenuta cessazione della materia del contendere; Ritenuto pertanto che sul presente ricorso avverso il silenzio vada dichiarata cessata la materia del contendere; Ritenuto di compensare le spese di lite in considerazione delle peculiarità della fattispecie. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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