DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO-INADEMPIMENTO SERBATO SULL’ISTANZA DI RILASCIO DEL TITOLO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO DEL 06/11/2023
| Tribunale | TAR CAMPANIA - NAPOLI |
| Sezione | SEZIONE SESTA |
| Data | 12 settembre 2025 |
| Numero | 202506157/2025 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato un'istanza amministrativa per il rilascio di un titolo di soggiorno per lavoro subordinato in data 6 novembre 2023. L'amministrazione competente, tuttavia, non ha provveduto a esaminarsi l'istanza entro i termini previsti dalla legge, mantenendo un silenzio che costituisce di per sé un inadempimento degli obblighi amministrativi. Dinanzi a tale inerzia, il ricorrente ha promosso un ricorso al TAR della Campania per impugnare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione nei confronti della sua richiesta di titolo di soggiorno. Il ricorso è stato presentato presso la Sezione Sesta del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, che si è pronunciato in data 12 settembre 2025. La questione verticava sulla responsabilità dell'amministrazione di provvedere tempestivamente alle istanze di stranieri richiedenti un'autorizzazione al soggiorno per motivi lavorativi.
Il quadro normativo
La materia del soggiorno degli stranieri in Italia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) e dalle successive modifiche normative, che prevedono procedimenti amministrativi specifici per il rilascio dei titoli di soggiorno. Per il soggiorno per motivi di lavoro subordinato, l'amministrazione deve rispettare termini precisi entro i quali pronunciarsi sulle istanze presentate dai cittadini stranieri, secondo le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale e dalle leggi procedurali generali. Il silenzio della pubblica amministrazione oltre i termini di legge configura un vizio procedimentale rilevante, poiché viola il diritto alla tempestività dell'azione amministrativa e determina una situazione di incertezza giuridica inaccettabile per il cittadino straniero.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del comportamento della pubblica amministrazione nel mantenersi inerte sulla domanda di rilascio del titolo di soggiorno presentata il 6 novembre 2023. Il ricorrente contestava la violazione del diritto al pronunciamento entro i termini di legge e il danno derivante dal protrarsi indefinito dell'incertezza relativa al suo status di soggiorno. La questione implicava anche la valutazione della responsabilità amministrativa in relazione ai termini procedimentali e alle conseguenze del loro mancato rispetto nei confronti di un richiedente una autorizzazione al soggiorno connessa a motivi di lavoro subordinato.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato la situazione fattispetica emersa durante il corso del giudizio e ha constatato che, nel frattempo, si era verificato un evento che determinava l'estinzione della controversia. La prosecuzione del giudizio avrebbe perso di rilevanza pratica poiché la materia del contendere non più sussisteva nelle condizioni originarie. Il tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, provvedimento che rappresenta uno strumento processuale appropriato quando durante la pendenza del ricorso accade un fatto che rende la sentenza su merito impossibile o inutile. Questo esito, sebbene formalmente non decida nel merito il ricorso, consente di chiudere la controversia prendendo atto della sopraggiunta irrilevanza della questione originaria.
La decisione
Il TAR Campania, Sezione Sesta, ha dichiarato cessata la materia del contendere con sentenza del 12 settembre 2025, estinguendo il ricorso presentato contro il silenzio-inadempimento. Tale pronunciamento determina la fine del giudizio senza una decisione nel merito, poiché la situazione sottesa alla controversia ha subito una modifica che ne ha reso la trattazione giudiziale non più utile. Le conseguenze per il ricorrente dipendono dalla causa che ha determinato l'estinzione: se essa è dovuta al rilascio finalmente conseguito del titolo di soggiorno, allora l'esito positivo è stato comunque raggiunto; se invece è dovuta ad altri fattori, il ricorrente rimane privo di una dichiarazione di illegittimità e dovrà adire altri rimedi se necessario.
Massima
La cessazione della materia del contendere in cause relative al rilascio di titoli di soggiorno estingue il giudizio amministrativo quando la situazione di fatto sottesa alla controversia cessa di sussistere durante la pendenza del ricorso, rendendo la sentenza di merito priva di utilità pratica.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Angela Fontana, Consigliere, Estensore Mara Spatuzzi, Primo Referendario per l'annullamento del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato del 06/11/2023 sul ricorso numero di registro generale 2260 del 2025, proposto da Lakindu Udara Dushmantha Pathirage, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; l’U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto in carica; il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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