DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO-INADEMPIMENTO SERBATO SULL’ISTANZA DI RILASCIO DEL TITOLO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO DEL 07/11/2023
| Tribunale | TAR CAMPANIA - NAPOLI |
| Sezione | SEZIONE SESTA |
| Data | 12 settembre 2025 |
| Numero | 202506156/2025 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza per il rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato presso l'ufficio competente della Prefettura il sette novembre duemilaventitré. Dopo il deposito della domanda, l'amministrazione ha mantenuto un silenzio prolungato, omettendo di pronunciarsi entro i termini legalmente previsti sul rilascio del documento. Il ricorrente, venendo a trovarsi nella condizione di incertezza circa l'accoglimento o il rifiuto della propria istanza e impossibilitato a pianificare la propria permanenza e la propria posizione lavorativa, ha adito il Tribunale amministrativo regionale della Campania, chiedendo l'annullamento di tale silenzio inadempimento e la condanna della pubblica amministrazione a provvedere al rilascio del titolo di soggiorno contestato. La controversia si innesta in un contesto complesso quale quello delle migrazioni e del diritto al lavoro, dove il rispetto dei termini e la certezza procedurale assumono importanza cruciale per la tutela dei diritti del singolo.
Il quadro normativo
La disciplina del rilascio dei titoli di soggiorno per lavoro subordinato è contenuta nel decreto legislativo numero centoundici del novantanove, che costituisce il testo unico sull'immigrazione, nonché nelle successive modifiche normative intervenute nel settore. La Prefettura, quale ufficio competente territorialmente, è tenuta a provvedere al rilascio del titolo di soggiorno entro termini perentori, decorsi i quali il silenzio amministrativo si qualifica come inadempimento illegittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo. Il diritto al titolo di soggiorno per ragioni lavorative trova fondamento costituzionale nel diritto al lavoro garantito dall'articolo quattro della Costituzione nonché nella tutela dello straniero residente nel territorio dello Stato. La normativa amministrativa richiede che le amministrazioni pubbliche operino con celerità e trasparenza, dando risposta alle istanze dei cittadini entro i termini stabiliti dalla legge.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione prefettizia in ordine alla istanza di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato. Il ricorrente contestava l'inadempimento della pubblica amministrazione nella emanazione di un provvedimento espresso, lamentando che il prolungato silenzio violasse il diritto a una pronuncia amministrativa entro i termini di legge e ledesse la propria sfera giuridica soggettiva. La questione era giuridicamente rilevante poiché involgeva il rapporto tra il diritto del privato a ottenere un provvedimento favorevole o comunque una pronuncia motivata e il correlativo obbligo amministrativo di provvedere entro i termini previsti, nonché la tutela effettiva davanti al giudice amministrativo.
La motivazione del giudice
Durante il corso del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, sopravvenne un evento che modificò sostanzialmente la situazione di fatto su cui si basava il ricorso. In particolare, l'amministrazione prefettizia provvide al rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, venendo così meno l'inadempimento che aveva originato la domanda giudiziale. Il collegio giudicante, preso atto di tale circostanza intervenuta nel corso del procedimento, ha ritenuto che la materia del contendere fosse venuta meno, in quanto il ricorrente aveva ormai ottenuto la pronuncia amministrativa che costituiva l'oggetto della sua istanza. Sebbene il silenzio amministrativo fosse stato effettivamente illegittimo, il venir meno della causa del contendere mediante l'emanazione del provvedimento vanifica la necessità della pronuncia giudiziale, in quanto l'interesse del ricorrente risulta integralmente soddisfatto dal rilascio del documento richiesto.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione sesta, con sentenza del dodici settembre duemilaventicinque, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Tale dichiarazione significa che il ricorso è stato estinto non perché fondato o infondato, ma perché l'avvenuto rilascio del titolo di soggiorno ha eliminato la controversia e soddisfatto interamente le aspettative del ricorrente. La conseguenza pratica è che il ricorso si estingue nel suo assorbimento nella pronuncia amministrativa successivamente emanata, con rinvio agli effetti sulle spese di giudizio secondo i principi della responsabilità amministrativa.
Massima
La cessazione della materia del contendere in una controversia concernente il rilascio di titoli di soggiorno avvenuta durante il procedimento estingue il giudizio amministrativo pur rimanendo intatta la responsabilità dell'amministrazione per il pregresso inadempimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Angela Fontana, Consigliere, Estensore Mara Spatuzzi, Primo Referendario per l'annullamento del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato del 07/11/2023. sul ricorso numero di registro generale 2257 del 2025, proposto da Rafiqul Islam, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; l’U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del prefetto in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Caserta; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato, da attribuirsi all’avvocato Alessandro Ferrara che si è dichiarato antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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