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Sentenza n. 202503998/2025
26 maggio 2025

Sentenza n. 202503998/2025

DELL’ILLEGITTIMITÀ DELL’INERZIA SERBATA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI RISPETTO ALL’ATTO DI DIFFIDA TRASMESSO DAL RICORRENTE IN DATA 11 OTTOBRE 2024, CON CUI QUEST’ULTIMO HA DIFFIDATO L’AMMINISTRAZIONE A VOLER DEFINIRE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AVVIATO IN DATA 26 GIUGNO 2024 CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, INSISTENDO, ALTRESÌ, PER IL RILASCIO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data26 maggio 2025
Numero202503998/2025
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al TAR Campania contro l'inerzia della Prefettura di Napoli, in relazione a un procedimento amministrativo volto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il procedimento era stato formalmente avviato dall'amministrazione in data 26 giugno 2024, ma a distanza di quasi quattro mesi dalla sua apertura, non aveva ancora ricevuto alcuna definizione formale con provvedimento espresso. Il ricorrente, intenzionato a ottenere il riconoscimento del diritto al permesso e a sollecitare l'amministrazione al compimento dei propri doveri, ha quindi trasmesso una diffida in data 11 ottobre 2024, nella quale ha intimato alla Prefettura di concludere il procedimento entro un termine ragionevole e di emanare un provvedimento esplicito, sia esso favorevole che sfavorevole. La controversia è nata dunque dall'omissione amministrativa, ovvero dalla mancanza di un atto conclusivo che il ricorrente riteneva dovuta per legge.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per attesa occupazione è disciplinata dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998. Tale normativa pone a carico della Prefettura il dovere di adottare decisioni espresse e motivate relativamente alle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi, entro termini prefissati dalla legge o da regolamenti amministrativi. Il principio generale della necessità di conclusione dei procedimenti amministrativi entro termini ordinatori è inoltre sancito dalla legge 241 del 1990, che stabilisce i diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, incluso il diritto a ottenere una decisione esplicita. La Prefettura è pertanto obbligata a emanare provvedimenti formali e adeguatamente motivati, pena l'illegittimità amministrativa derivante dall'inerzia.

La questione giuridica

La questione sottoposta al giudice amministrativo riguardava la legittimità dell'inerzia della Prefettura nel definire un procedimento relativo a una materia delicata come quella del permesso di soggiorno, il quale incide direttamente sulla possibilità dello straniero di risiedere e lavorare legalmente nel territorio nazionale. Il ricorrente contestava il mancato adempimento di un obbligo amministrativo, chiedendo che il TAR ordinasse all'amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso, ovvero accertasse l'illegittimità dell'inerzia e condannasse la Prefettura al rilascio del titolo richiesto. La questione della legittimità dell'inerzia amministrativa è particolarmente rilevante nei procedimenti relativi ai diritti della persona, dove il ritardo comporta una privazione concreta di utilità giuridiche per il ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha valutato la situazione nel momento della pronuncia della sentenza, ossia il 26 maggio 2025, considerando che tra la presentazione del ricorso e la data di pronuncia era intervenuto un mutamento della situazione di fatto. È probabile che l'amministrazione, sollecitata dalla diffida e dalla pendenza del ricorso, abbia provveduto nel frattempo a definire il procedimento amministrativo, oppure che la situazione del ricorrente fosse cambiata in modo tale da rendere superflua la pronuncia del merito sul ricorso. Il TAR ha ritenuto che, qualora il provvedimento richiesto sia stato nel frattempo emanato o la controversia sia divenuta priva di effetti concreti, non sussista più interesse a pronunciarsi nel merito, poiché verrebbe meno l'oggetto della controversia e la sentenza non avrebbe più alcuna utilità pratica.

La decisione

Il TAR Campania ha dichiarato cessata la materia del contendere, il che equivale a una pronuncia di inammissibilità sopravvenuta dovuta alla mancanza di interesse a pronunciarsi. Di conseguenza, il giudice ha omesso di pronunciarsi sulle questioni di merito relative alla legittimità dell'inerzia amministrativa e al diritto del ricorrente al rilascio del permesso. Sebbene la sentenza non abbia accolto il ricorso nel merito, essa non ha nemmeno rigettato le censure mosse dal ricorrente, limitandosi a riconoscere che la controversia non poteva più ricevere una pronuncia utile. Le spese di giudizio rimangono presumibilmente a carico di ciascuna parte o secondo le regole ordinarie della soccombenza.

Massima

Sussiste cessata materia del contendere in un ricorso contro l'inerzia amministrativa allorché, nel corso del giudizio, l'amministrazione provveda alla definizione del procedimento o la situazione fattuale muti in modo tale da privare di effetti concreti la pronuncia del merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Angela Fontana,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per la declaratoria
a) dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla Prefettura di Napoli rispetto all’atto di diffida trasmesso dal ricorrente in data 11 ottobre 2024, con cui quest’ultimo ha diffidato l’Amministrazione a voler definire il procedimento amministrativo avviato in data 26 giugno 2024 con un provvedimento espresso, insistendo, altresì, per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
per la conseguente declaratoria
b) dell’obbligo della Prefettura di Napoli a concludere, ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A., il procedimento amministrativo de quo mediante l’adozione di un provvedimento espresso
nonché, ai sensi dell’art. 117, comma 3, C.P.A.,
per la nomina di un Commissario ad acta,
che, in caso di perdurante inerzia da parte dell’Amministrazione resistente, in via sostitutiva, provveda a riscontrare l’istanza trasmessa dal ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 829 del 2025, proposto da
Indika Roshan Peiris Pattiyage, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Chiara Fusco e Gennaro Maria Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente è entrato in Italia in data 4 dicembre 2023 a seguito di nulla osta alla assunzione, instando, di poi, per una convocazione al fine della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Stante il silente contegno serbato dalla Amministrazione il ricorrente insorgeva avanti questo TAR con la domanda in esame.
Si costituiva la intimata Amministrazione rimarcando, tra l’altro, con nota del 12 aprile 2025, e per ciò che quivi massimamente viene in rilievo, di avere provveduto, con atto del 20 febbraio 2025, a revocare il suddetto nulla osta.
Orbene, la emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), determina in ogni caso il soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia, I, 25 luglio 2018, n. 1817).
Alle medesime conclusioni può giungersi nella fattispecie in esame, ove la revoca del primigenio nulla osta costituisce ex se manifestazione di volontà provvedimentale tale da “chiudere” la fattispecie procedimentale, per la cui conclusione con atto espresso quivi si ricorreva, costituendo implicito atto ostativo alla definizione positiva del procedimento (con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ovvero con il rilascio di un permesso per attesa occupazione).
E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’agere dei pubblici poteri.
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638) imponendosi, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le peculiarità della controversia impongono, nondimeno, la compensazione inter partes delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei signori magistrati:

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