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Sentenza n. 202600335/2026
24 aprile 2026

Sentenza n. 202600335/2026

PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA QUESTURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA CAT. A12/2022/IMM./II SEZ. NR. DATATO 28/6/2022 NOTIFICATO IL 19/7/2022 SULL'ISTANZA TESA AD OTTENERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO.

TribunaleTAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data24 aprile 2026
Numero202600335/2026
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria avverso il provvedimento di rigetto notificato dalla Questura della Provincia di Reggio Calabria in data 19 luglio 2022. Il provvedimento impugnato, emesso in data 28 giugno 2022, aveva respinto l'istanza presentata dal ricorrente per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il ricorso era stato sottoscritto nella categoria A12/2022 relativa ai procedimenti di immigrazione della seconda sezione, con l'intento di far annullare il diniego e di ottenere il riconoscimento del diritto al soggiorno per ragioni professionali. La controversia si inserisce nel contesto più ampio della regolamentazione dell'immigrazione lavorativa in Italia e delle responsabilità delle questure nella valutazione delle istanze di permesso di soggiorno.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, il Testo Unico sull'Immigrazione, che contiene i criteri e le modalità per il rilascio dei permessi di soggiorno. Le questure, in qualità di organi periferici dell'Amministrazione dell'Interno, hanno il compito di istruire e decidere sulle istanze di permesso di soggiorno, applicando i criteri normativi stabiliti dalla legge e dagli atti amministrativi generali. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale rappresenta il rimedio giurisdizionale ordinario per contestare i provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi, secondo le disposizioni del Codice del Processo Amministrativo. La decisione del TAR si inquadra altresì entro i principi generali della ricevibilità e della procedibilità dei ricorsi amministrativi.

La questione giuridica

La questione principale riguardava la legittimità del provvedimento di rigetto della Questura, con il ricorrente che contestava la valutazione effettuata in merito ai presupposti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro. Era in gioco il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto al soggiorno in relazione alla sua attività lavorativa. Tuttavia, nel corso del procedimento amministrativo, la situazione fattispecie è mutata, comportando l'estinzione dell'interesse concreto del ricorrente a proseguire nella controversia.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto di fondamentale importanza accertare se nel corso del procedimento fosse sopravvenuta una causa di estinzione dell'interesse ad agire del ricorrente. Dalla documentazione acquisita e dalle circostanze emerse durante l'istruzione della causa, il TAR ha potuto verificare che la situazione giuridica originaria si era modificata in modo tale da rendere privo di utilità pratica il provvedimento richiesto. La carenza di interesse sopravvenuta costituisce un difetto processuale che comporta l'impossibilità per il giudice di procedere nel merito della causa, in quanto viene a mancare la ragione sostanziale della controversia. Pertanto, il collegio giudicante non ha ritenuto necessario entrare nel merito delle censure formulate nei confronti del provvedimento della Questura.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, concludendo il procedimento senza affrontare nel merito la legittimità del provvedimento di rigetto. Tale pronuncia comporta l'estinzione del ricorso e l'impossibilità per il ricorrente di ottenere una pronuncia sulle questioni di merito relative alla negazione del permesso di soggiorno. La dichiarazione di improcedibilità costituisce una sentenza definitiva che chiude il giudizio amministrativo di primo grado.

Massima

Quando nel corso di un ricorso amministrativo per l'ottenimento di un permesso di soggiorno sopravviene una carenza di interesse sostanziale del ricorrente, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare il ricorso improcedibile, senza necessità di pronunciarsi nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giuseppina Alessandra Sidoti,	Presidente
Arturo Levato,	Consigliere
Giovanni Caputi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA QUESTURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA CAT. -OMISSIS-/IMM./II SEZ. NR. DATATO -OMISSIS- NOTIFICATO IL 19/7/2022 SULL'ISTANZA TESA AD OTTENERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO.
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione presentata dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026, tenutasi da remoto, il dott. Giovanni Caputi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ammette in via definitiva parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

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