PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA QUESTURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA CAT. A12/2022/IMM./II SEZ. NR 46 DATATO 10/09/2022 NOTIFICATO IL 09/09/2022 SULL'ISTANZA TESA AD OTTENERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO AUTONOMO,
| Tribunale | TAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 22 aprile 2026 |
| Numero | 202600310/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza presso la Questura della Provincia di Reggio Calabria per ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di immigrazione. La Questura, con provvedimento datato 10 settembre 2022 (classificato come A12/2022/imm./II Sezione n. 46), ha rigettato l'istanza del ricorrente, negandogli il rilascio del permesso di soggiorno. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento di rigetto, ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Calabria il provvedimento della Questura, contestando i presupposti normativi e fattuali che avevano condotto al rigetto della sua domanda. La controversia riguarda dunque la valutazione della sussistenza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per esercizio di attività in conto proprio.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo è disciplinata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, nonché dagli articoli correlati del codice civile in materia di capacità giuridica e di idoneità professionale. La normativa prevede specifici requisiti che devono essere posseduti dal cittadino straniero che desideri avviare un'attività economica in forma autonoma sul territorio italiano, articolati su versanti sia patrimoniali che relativi alla qualificazione professionale e all'iscrizione presso gli ordini professionali competenti, ove necessaria. Le Questure sono gli organi amministrativi competenti a rilasciare o rigettare le istanze di permesso di soggiorno, operando secondo il principio della discrezionalità tecnica vincolata dai requisiti normativi e dalla documentazione prodotta dal richiedente. La disciplina amministrativa della materia prevede altresì specifiche modalità procedurali, termini per l'istruttoria e obblighi di motivazione nei provvedimenti di rigetto, secondo i principi generali del diritto amministrativo.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del provvedimento di rigetto adottato dalla Questura, in particolare sulla corretta applicazione dei criteri normativi per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il ricorrente contesta le ragioni per le quali la Questura ha giudicato inesistenti o insufficienti i requisiti richiesti per il rilascio del permesso, invocando a suo favore la sussistenza della idonea documentazione e delle capacità professionali e patrimoniali richieste dalla legge. La questione presuppone una valutazione circa la corretta interpretazione delle norme che disciplinano l'accesso al permesso di soggiorno per lavoro autonomo e circa la verifica dell'idoneità della documentazione presentata in relazione ai parametri normativi richiesti. Il giudice amministrativo è chiamato a sindacare se la Questura ha operato in conformità ai precetti normativi oppure se il suo operato sia viziato da eccesso di potere, sviamento di potere, violazione di norme sulla forma e sulla procedura, o altri vizi invalidanti.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR Calabria, esaminati gli atti della causa, la documentazione prodotta dalle parti e il fascicolo amministrativo relativo al provvedimento impugnato, ha ritenuto che il rigetto della Questura sia stato adottato legittimamente in conformità ai presupposti normativi vigenti e sulla base di una corretta valutazione istruttoria del materiale documentale prodotto. Il TAR ha esaminato se sussistessero effettivamente i requisiti richiesti dalla norma per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, verificando la corretta applicazione dei criteri di valutazione da parte dell'amministrazione. Il giudice amministrativo ha accertato che la documentazione prodotta dal ricorrente non fosse idonea a dimostrare il possesso integrale dei requisiti normativi richiesti, ovvero che la Questura avesse correttamente motivato le ragioni della denegazione in conformità al diritto. Pertanto, il collegio giudicante ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'annullamento del provvedimento impugnato e che l'azione amministrativa della Questura fosse conforme alle disposizioni di legge applicabili, respingendo così le censure mosse dal ricorrente.
La decisione
Il TAR Calabria, Sezione Prima, ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente, confermando la validità e la legittimità del provvedimento di rigetto adottato dalla Questura della Provincia di Reggio Calabria del 10 settembre 2022. La sentenza è stata pronunciata il 22 aprile 2026. Con tale provvedimento il ricorrente rimane privo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, restando ferme le conseguenze giuridiche dell'originario rigetto della Questura.
Massima
La valutazione della sussistenza dei requisiti normativi per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo rientra nella discrezionalità tecnica vincolata della Questura, e il giudice amministrativo sindaca il provvedimento di rigetto esclusivamente sotto il profilo della conformità alle norme di legge e della correttezza dell'istruttoria amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA Caterina Criscenti, Presidente Roberta Mazzulla, Consigliere Fabio Belfiori, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento di rigetto della Questura della Provincia di Reggio Calabria Cat. A12/2022/IMM./II sez. Nr 46 datato 10 settembre 2022 notificato il 9/9/2022 sull'istanza tesa ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello sopra indicato. sul ricorso numero di registro generale 610 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Creazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Reggio Calabria; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
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