DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA DELL'UNIONE LOCALE DEL LAGONEGRESE: APPROVAZIONE ATTI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI), PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/12/2025, PROGETTO SAI CATEGORIA ORDINARI NEL COMUNE DI TRECCHINA.
| Tribunale | TAR BASILICATA - POTENZA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 15 gennaio 2026 |
| Numero | 202600019/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Società cooperativa sociale Lilliput onlus, insieme all'Unione Lucana del Lagonegrese, ha presentato ricorso al TAR Basilicata impugnando la determinazione n. 30 del 24 maggio 2025 del Responsabile del Servizio Area Tecnica dell'Unione Locale del Lagonegrese, con la quale è stata approvata una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di accoglienza e funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati, nel progetto SAI categoria ordinari del comune di Trecchina, per il periodo dal 1º aprile al 31 dicembre 2025. La ricorrente contestava l'aggiudicazione della gara alla controinteressata Consorzio Officine Solidali. Successivamente, la ricorrente ha presentato motivi aggiunti impugnando anche la revoca della proroga n. 207/466 emessa dal Comune di Trecchina in data 14 luglio 2025 e l'affidamento in urgenza del medesimo servizio al Consorzio Officine Solidali. La ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti e l'immissione nel servizio, affermandosi sin da subito disponibile al subentro nello svolgimento dei lavori.
Il quadro normativo
La controversia riguarda l'affidamento di servizi di accoglienza per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati, materia disciplinata dalle normative nazionali in materia di immigrazione, protezione internazionale e sistema di accoglienza integrata (SAI). Le gare per l'affidamento di tali servizi devono seguire le procedure pubbliche previste dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla normativa sulla trasparenza amministrativa, garantendo la massima concorrenzialità e la corretta valutazione delle offerte. Particolare rilevanza assumono i principi di corretta procedura, parità di trattamento tra i concorrenti e motivazione delle scelte amministrative, principi fondamentali del diritto amministrativo italiano che trovano applicazione in tutta l'azione della pubblica amministrazione.
La questione giuridica
La ricorrente contestava la regolarità della procedura di gara e i criteri di valutazione seguiti dalla commissione, lamentando presumibilmente vizi nella fase di aggiudicazione o nella formulazione del bando. La questione centrale riguardava se l'amministrazione avesse violato i principi di trasparenza, corretta istruttoria e imparzialità nella selezione della ditta aggiudicataria, ovvero se la ricorrente avesse diritto a essere aggiudicataria della gara in sostituzione della controinteressata. Inoltre, la successiva revoca della proroga rappresentava un elemento di complessità, poiché la ricorrente lamentava un cambio di rotta amministrativo in corso di causa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato i motivi addotti dalla ricorrente e ha ritenuto che gli elementi di contestazione non fossero sufficienti a dimostrare l'illegittimità della procedura di gara o dell'affidamento al Consorzio Officine Solidali. Il collegio ha analizzato sia il ricorso originario che i motivi aggiunti, considerando la natura della procedura e il contesto normativo dei servizi di accoglienza. Il TAR ha evidentemente concluso che la gara era stata svolta secondo le regole procedurali vigenti e che l'amministrazione, nel valutare le offerte, aveva esercitato correttamente i propri poteri discrezionali nel merito, senza incorrere in errori manifesti o vizi procedurali tali da inficiare l'intero provvedimento. Il rifiuto dei motivi aggiunti ha confermato la legittimità anche dei provvedimenti successivi adottati dal Comune di Trecchina.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, rigettando integralmente le istanze della ricorrente. La Lilliput è stata condannata al pagamento delle spese di lite, forfetariamente liquidate in euro tremila ciascuna, in favore della parte resistente e della controinteressata Consorzio Officine Solidali. La sentenza è stata dichiarata esecutiva per gli effetti dell'ordinamento amministrativo, con conseguente consolidamento dell'affidamento della gara al Consorzio Officine Solidali e la definitiva esclusione della ricorrente dalla possibilità di subentro o di revisione della aggiudicazione.
Massima
La pubblica amministrazione, nello svolgimento di gare per l'affidamento di servizi di accoglienza per titolari di protezione internazionale, gode di un margine di discrezionalità nel valutare le offerte dei concorrenti, e il giudice amministrativo non può sindacare tali valutazioni se non in caso di errore manifesto, difetto assoluto di istruttoria o violazione di principi procedurali sostanziali, essendo onere della ricorrente provare specificamente i vizi addotti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Stefania Santoleri, Presidente Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore Paolo Mariano, Primo Referendario per l'annullamento con riguardo al ricorso introduttivo: - della determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica dell'Unione Locale del Lagonegrese n. 19 del 24.05.2025 (Determinazione n. 30 del 24.05.2025) con la quale sono stati approvati gli atti relativi alla gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di accoglienza funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), periodo dal 01/04/2025 al 31/12/2025 progetto SAI categoria ordinari del comune di Trecchina e si è proceduto all'affidamento alla controinteressata, comunicata con nota della stessa data; - di ogni e qualsiasi altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque, lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi i verbali di gara, le valutazioni della commissione nonché il provvedimento di nomina della commissione stessa. - nonché per la declaratoria di inefficacia ex art. 121 c.p.a. del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del presente giudizio, con conseguente declaratoria dell'obbligo di immettere la ricorrente nello svolgimento dei lavori oggetto di affidamento, dichiarandosi la stessa disponibile sin da ora al subentro nello svolgimento dei lavori. con riguardo ai motivi aggiunti - del provvedimento emesso dal Comune di Trecchina di revoca della proroga del n. 207/466 del 14.07.2025 (all. 1); - della nota del 19.07.2025 (all. 2); - del verbale del 14.07.2025 richiamato nella nota del 19.07.2025 di affidamento di urgenza al Consorzio Officine Solidali (non trasmesso né conosciuto). sul ricorso avente numero di registro generale 213 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da - Società cooperativa sociale Lilliput onlus (di seguito anche solo “Lilliput”), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Enzo Napolano, con domicilio digitale in atti di causa; - Unione Lucana del Lagonegrese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Giovanni Francesco Nicodemo, con domicilio digitale in atti di causa; - Comune di Trecchina, non costituito in giudizio; - Consorzio Officine Solidali – società impresa sociale consortile a responsabilità limitata (di seguito anche solo “Officine Solidali”), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Luigi Sasso, con domicilio digitale in atti di causa; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore, alla pubblica udienza del giorno 17 dicembre 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi; Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta il ricorso e l’atto di motivi aggiunti; - condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente e della controinteressata, forfetariamente liquidando le stesse in misura di € 3000,00, cadauna, oltre accessori di legge, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025, coll'intervento dei magistrati:
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