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Sentenza n. 202500365/2025
14 giugno 2025

Sentenza n. 202500365/2025

PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE/IRRICEVIBILITÀ DELL’ISTANZA DI RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO.

TribunaleTAR BASILICATA - POTENZA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data14 giugno 2025
Numero202500365/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio presso la competente autorità amministrativa, intendendo proseguire o intraprendere un corso di studi in Italia. L'Amministrazione, tuttavia, ha provveduto ad archiviare l'istanza oppure a dichiararla irricevibile, senza procedere al rilascio del permesso richiesto. Ritenendosi leso nei propri diritti e contestando la legittimità del provvedimento di archiviazione, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento e il ripristino della sua posizione giuridica. La controversia si colloca nel delicato ambito della disciplina dei permessi di soggiorno per motivi di studio, materia che incide significativamente sul diritto dello straniero a permanere legittimamente nel territorio nazionale a fronte di un progetto educativo definito.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno è contenuta nel Testo Unico delle disposizioni riguardanti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, che prevede diverse categorie di permessi, tra cui specificamente quello per motivi di studio. Tale tipo di permesso è subordinato al possesso di determinati requisiti, tra i quali la disponibilità di idonei mezzi finanziari, l'iscrizione a un corso di studi riconosciuto dalle autorità competenti, e la documentazione comprovante l'intento di frequenza del medesimo corso. L'Amministrazione è inoltre vincolata al rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, inclusa la corretta procedimentalità, la motivazione dei provvedimenti e il diritto di difesa dell'interessato. La ricevibilità dell'istanza è strettamente connessa all'osservanza dei presupposti e delle modalità fissate dalla legge e dalla normativa amministrativa sulla gestione delle istanze.

La questione giuridica

Il nodo giuridico fondamentale riguardava la legittimità del provvedimento amministrativo di archiviazione o di dichiarazione di irricevibilità, cioè se l'Amministrazione fosse stata autorizzata dalla legge a respingere senza istruttoria ovvero se l'istanza dovesse essere accolta ovvero ancora sottoposta a valutazione nel merito dei requisiti posseduti. Era in discussione se i presupposti per l'archiviazione sussistessero effettivamente, oppure se il ricorrente potesse vantare il diritto di procedere con la domanda secondo le ordinarie modalità di presentazione e valutazione. La questione toccava anche il tema più generale della correttezza procedurale nell'esercizio dei poteri amministrativi in materia di immigrazione, dove è riconosciuto un significativo margine di discrezionalità amministrativa che tuttavia non può mai prescindere dall'applicazione rigorosa della legge.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale ha esaminato con attenzione la vicenda processuale e il merito delle eccezioni sollevate dal ricorrente, giungendo alla conclusione che il provvedimento di archiviazione o di irricevibilità fosse stato legittimamente adottato dall'Amministrazione. Il collegio giudicante ha accertato che sussistevano elementi sostanziali tali da giustificare il mancato accoglimento dell'istanza, sia riguardo ai presupposti normativi che alle modalità procedurali richieste dalla disciplina vigente. Il TAR ha ritenuto che l'Amministrazione avesse agito in conformità alle disposizioni normative applicabili e che il provvedimento fosse adeguatamente motivato, non rinvenendo profili di illegittimità, arbitrarietà o violazione dei principi procedimentali. Ha pertanto respinto le argomentazioni del ricorrente, confermando la correttezza del percorso logico e giuridico seguito dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata ha respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando quindi la validità e l'efficacia del provvedimento di archiviazione o di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio. Le conseguenze sono che il ricorrente non ottiene l'annullamento del provvedimento e rimane in una posizione giuridica non risolta rispetto alla sua istanza originaria, dovendo eventualmente ricorrere a ulteriori azioni ovvero conformarsi al dispositivo amministrativo. Al ricorrente sono inoltre imputate le spese di giudizio, secondo le ordinarie disposizioni processuali del contenzioso amministrativo.

Massima

La dichiarazione di irricevibilità o l'archiviazione di un'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di studio è legittima quando sussistano i presupposti normativi che la giustifichino e il provvedimento sia stato adottato nel rispetto della procedura amministrativa e dei principi di correttezza e motivazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Fabio Donadono,	Presidente
Pasquale Mastrantuono,	Consigliere
Benedetto Nappi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento di archiviazione/irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, emesso dalla Questura di Potenza il 3 ottobre 2024 e notificato in pari data;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
sul ricorso avente numero di registro generale 538 del 2024, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Ameriga Petrucci, con domicilio digitale in atti;
- Ministero dell’interno, Questura di Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 giugno 2024, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Conferma la reiezione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazioni statale, da liquidarsi nella somma di euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, coll'intervento dei magistrati:

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