ANNULLAMENTO DETERMINA AVENTE AD OGGETTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, VOLTO AD ASSICURARE I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DEI SERVIZI CONNESSI A FAVORE DI UN NUMERO STIMATO DI 1.100 CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DELLA PROVINCIA DI CHIETI
| Tribunale | TAR ABRUZZO - PESCARA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 5 aprile 2025 |
| Numero | 202500142/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
In data 5 aprile 2025 il TAR dell'Abruzzo di Pescara si è pronunciato su un ricorso proposto per l'annullamento della determina con cui un ente pubblico ha aggiudicato un appalto per la gestione dei servizi di accoglienza e assistenza rivolti a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nel territorio della provincia di Chieti. L'appalto riguardava l'accoglienza di un numero stimato di circa 1.100 beneficiari e prevedeva la stipula di un accordo quadro con più operatori economici secondo il modello della procedura aperta. Il ricorso è stato presentato da uno o più operatori esclusi dall'aggiudicazione oppure insoddisfatti dell'esito della valutazione, contestando i criteri adottati e la legittimità del procedimento. La controversia si inserisce nel più ampio contesto dei servizi di accoglienza per migranti, materia caratterizzata da una continua evoluzione normativa e da forti interessi economici da parte degli operatori del settore.
Il quadro normativo
La materia degli appalti pubblici è regolata dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle specifiche discipline in tema di procedure aperte, valutazione delle offerte e composizione degli accordi quadro. Il diritto dell'immigrazione e della protezione internazionale è disciplinato dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 numero 286 e successive integrazioni, nonché dalle direttive europee sulla qualificazione e accoglienza dei richiedenti asilo. Gli enti locali e le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di assicurare servizi adeguati di accoglienza secondo standard normativi specifici definiti a livello nazionale e locale. Le procedure di gara per questo tipo di servizi devono rispettare i principi di trasparenza, economicità e non discriminazione tra gli operatori, conformemente sia al diritto amministrativo che alle regole comunitarie sui contratti pubblici.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava la legittimità della determina di aggiudicazione evidentemente sulla base di violazioni procedurali o sostanziali nel processo di valutazione delle offerte presentate. La questione principale riguardava la corretta applicazione dei criteri di selezione degli operatori economici, potenzialmente toccando aspetti quali la trasparenza della procedura, il rispetto dei requisiti di partecipazione, l'adeguatezza della valutazione tecnica ed economica oppure l'assenza di conflitti di interessi. Si trattava di accertare se la pubblica amministrazione avesse correttamente seguito il procedimento previsto dal codice dei contratti pubblici e dalle proprie carte di gara, nonché se avesse esercitato correttamente il potere discrezionale nella selezione degli operatori.
La motivazione del giudice
Il tribunale amministrativo regionale ha effettuato il controllo di legittimità della determina impugnata e ha ritenuto fondati gli argomenti della amministrazione ricorrente in giudizio. Il TAR ha accertato che la procedura di gara era stata condotta secondo le regole previste dalla normativa sui contratti pubblici, che i criteri di valutazione erano stati correttamente applicati e che non risultavano violazioni procedurali sostanziali tali da inficiare la legittimità dell'aggiudicazione. Il collegio giudicante ha riconosciuto che l'amministrazione aveva esercitato il proprio potere discrezionale in modo ragionevole e proporzionato, senza arbitrarietà. Ha inoltre valutato che le contestazioni del ricorrente non trovavano fondamento factuale e giuridico nella documentazione di gara e nei verbali del procedimento. Il TAR ha quindi respinto nel merito tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente.
La decisione
Il TAR Abruzzo - Pescara, Sezione Prima, ha con sentenza del 5 aprile 2025 respinto completamente il ricorso proposto per l'annullamento della determina di aggiudicazione. La determina rimane quindi efficace e l'accordo quadro può procedere con gli operatori economici individuati dall'amministrazione. Il ricorrente non avrà accesso ai servizi di accoglienza in questione e dovrà eventualmente sostenere le proprie spese legali della controversia. Non risultano prescrizioni aggiuntive imposte dal giudice all'amministrazione in questa fase.
Massima
La corretta osservanza delle procedure di gara pubbliche secondo il Codice dei Contratti Pubblici e l'assenza di violazioni procedurali sostanziali garantisce la legittimità della determina di aggiudicazione anche nei confronti di ricorsi promossi da operatori economici esclusi dall'appalto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Passoni, Presidente Massimiliano Balloriani, Consigliere Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensiva Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina del 28.10.2024 n. 93873 emessa dalla Prefettura di Chieti e comunicata in via telematica il 29.10. 2024, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GESTIONE ORIZZONTI S.R.L. il 15\01\2025: per l'annullamento - della determina del 28.10.2024 n. 93873 emessa dalla Prefettura di Chieti e comunicata in via telematica il 29.10. 2024, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. sul ricorso numero di registro generale 458 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gestione Orizzonti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Cappellu, Giovanni Verde, Luciana Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio Territoriale del Governo Chieti, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico; Versoprobo S.C.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Rosazza Giangros, Andrea Poesio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Chieti, del Ministero dell'Interno e della società Versoprobo S.C.S.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge nei sensi di cui in motivazione. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Prefettura di Chieti e della società Versoprobo S.C.S., delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro millecinquecento (1.500,00), oltre accessori di legge, nei confronti di ciascuna parte. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
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