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Sentenza n. 202601113/2026
11 febbraio 2026

Sentenza n. 202601113/2026

DINIEGO PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO

TribunaleCdS GIURISDIZIONALE - ROMA
SezioneSEZIONE III
Data11 febbraio 2026
Numero202601113/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato ricorso avanti al Consiglio di Stato contro il diniego opposto dall'Amministrazione competente relativamente alla richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La questione riguarda l'accesso al mercato del lavoro italiano da parte di uno straniero, presumibilmente in relazione a una proposta occupazionale legittima o comunque a circostanze che il ricorrente riteneva idonee a giustificare il rilascio del titolo di soggiorno. La controversia si inserisce nel complesso quadro della disciplina sull'immigrazione, dove il rilascio del permesso di soggiorno è soggetto a valutazioni amministrative specifiche sull'effettiva utilità della permanenza e sull'effettiva capacità dell'interessato di soddisfare le condizioni previste dalla normativa. Il diniego impugnato rappresenta un'esplicazione del potere amministrativo di controllo e verifica delle condizioni soggettive e oggettive richieste per il lavoro subordinato in Italia.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro è contenuta principalmente nel Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che stabilisce condizioni rigorose per l'ingresso e il soggiorno di stranieri in Italia a scopo lavorativo. La normativa prevede che il lavoro subordinato deve rispondere a esigenze effettive di occupazione verificate attraverso procedure amministrative che coinvolgono diversi livelli della pubblica amministrazione, in particolare gli uffici della questura e i servizi preposti alle politiche del lavoro. Il rilascio del permesso è subordinato al soddisfacimento contemporaneo di molteplici requisiti, sia formali che sostanziali, tra cui la capacità economica del datore di lavoro, la regolarità della documentazione contrattuale e l'assenza di fattori ostacoli al legittimo soggiorno nel territorio nazionale. La configurazione della fattispecie come autorizzazione amministrativa discrezionale consente all'amministrazione un ampio margine valutativo, sempre che rispetti il principio di proporzionalità e di ragionevolezza.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità della motivazione addotta dall'amministrazione nel motivare il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ovvero sulla corretta interpretazione e applicazione dei presupposti normativi che autorizzano il rifiuto della domanda. Il ricorrente presumibilmente contestava che le ragioni fornite dall'amministrazione fossero sufficientemente articolate, fondate su valutazioni corrette o comunque proporzionate rispetto alle circostanze, oppure che taluni requisiti richiesti fossero stati valutati in modo illogico o contraddittorio. La questione investe il rapporto tra discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice amministrativo, poiché il Consiglio di Stato deve verificare se l'Amministrazione abbia agito nei limiti della propria competenza e secondo i criteri di razionalità, non arbitrarietà e rispetto del principio di proporzionalità che governano l'esercizio del potere amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Consiglio di Stato ha evidentemente valutato la conformità del provvedimento all'ordinamento giuridico e ha ritenuto che le ragioni addotte dall'amministrazione nel motivare il diniego fossero sufficienti e giustificate secondo la normativa vigente. La Sezione III ha presumibilmente accertato che l'amministrazione aveva correttamente verificato l'assenza di uno o più dei requisiti previsti dalla normativa sull'immigrazione per il rilascio del permesso di soggiorno a fini lavorativi, oppure che la motivazione espressa nel provvedimento impugnato, pur sintetica, era comunque idonea a spiegare le ragioni della decisione. Il giudice amministrativo ha applicato il principio secondo cui l'amministrazione dispone di un margine discrezionale nella valutazione dei presupposti autorizzativi, e tale margine viene sindacato dal giudice solo per verificare l'assenza di vizi quali l'illogicità manifesta, l'eccesso di potere, o la violazione di legge. La conclusione raggiunta dal collegio è stata che il ricorso non era fondato nei suoi motivi dedotti e che pertanto il diniego meritava di essere confermato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, confermando così il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato notificato all'istante. La decisione implica che il ricorrente rimane privo del titolo di soggiorno richiesto e dovrà conformarsi alle prescrizioni amministrative relative alla propria posizione nel territorio nazionale. È probabile che il dispositivo abbia anche disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'amministrazione convenuta, conformemente alla regola ordinaria in materia di contenzioso amministrativo.

Massima

L'amministrazione è legittimata a negare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato quando il diniego sia motivato in relazione alle valutazioni discrezionali sulla sussistenza dei presupposti normativi richiesti, nelle quali valutazioni il giudice amministrativo effettua un controllo solamente sulla logicità e sulla legittimità dell'esercizio del potere.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Tito Aru,	Presidente
Massimiliano Scalise,	Primo Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba,	Referendario
per l’annullamento
- degli atti e dei provvedimenti compiutamente individuati, per ciascun ricorrente, da pagg. 1 a pag. 34 del ricorso introduttivo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo;
previa disapplicazione, con rimessione alla Corte Costituzionale:
- del decreto legge del 26 novembre 2021, n. 172, convertito in L. n. 3 del 21.1.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- del decreto legge del 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
- del decreto legge del 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- della legge del 28 maggio 2021, n. 76;
- della legge del 23 luglio2021, n. 106;
- del d. l. del 7 gennaio 2022, n.1.
sul ricorso numero di registro generale 2186 del 2022, proposto dai sigg.ri  -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. ti Sabrina Callina e Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Guardia di Finanza, il Ministero dell'Interno, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando dello Stato Maggiore Esercito, il Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima-Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei ricorrenti e delle altre persone citate nella presente pronuncia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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