IRRICEVIBILITÀ DELL’ISTANZA VOLTA AL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE - MCP
| Tribunale | CdS GIURISDIZIONALE - ROMA |
| Sezione | SEZIONE III |
| Data | 27 marzo 2026 |
| Numero | 202602552/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Si tratta di un ricorso amministrativo proposto al Consiglio di Stato da un lavoratore straniero il quale aveva presentato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato di tipo stagionale presso l'amministrazione competente. L'amministrazione ha opposto il rifiuto di prendere in considerazione tale istanza sostenendo che la medesima fosse affetta da vizio di irricevibilità, non fornendo al ricorrente l'opportunità di ottenere una valutazione nel merito della sua domanda. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il diniego amministrativo basato sulla questione della irricevibilità, ha proposto ricorso al Consiglio di Stato nella Sezione Terza competente in materia di stranieri e cittadinanza. La controversia si inserisce nel contesto della disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri in Italia e della complessa procedura amministrativa di rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata principalmente dal Decreto Legislativo 286 del 1998 e dalle disposizioni successive che regolano le modalità e i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni di ingresso e soggiorno, in particolare per i lavoratori stranieri stagionali. La legge definisce specifiche forme e termini entro cui devono essere presentate le istanze, nonché la documentazione e i requisiti soggettivi che il ricorrente deve possedere. Le disposizioni amministrative in materia di permessi di soggiorno identificano inoltre procedure formali stringenti, con la previsione di ipotesi di irricevibilità qualora l'istanza non rispetti canoni procedurali e formali predeterminati. Il diritto del ricorrente di accedere a una valutazione nel merito della propria istanza deve tuttavia conciliarsi con l'esigenza di ordine amministrativo e di correttezza formale.
La questione giuridica
La questione controversa riguardava se l'istanza presentata dal ricorrente fosse effettivamente affetta da vizio di irricevibilità tale da giustificare il rifiuto amministrativo di prenderne in considerazione gli aspetti sostanziali, ovvero se l'amministrazione avesse illegittimamente rigettato la domanda ricorrendo a un presupposto formale. Rilevante era altresì quale grado di rigore procedurale dovesse applicarsi nel valutare l'ammissibilità di istanze di stranieri, considerando anche il principio di accesso ai diritti e la funzione di tutela della amministrazione pubblica. La controversia investiva inoltre la questione dell'interpretazione corretta delle norme sulla ricevibilità formale e sulla necessaria proporzione tra il rigore del controllo formale e la tutela dei diritti fondamentali del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Consiglio di Stato ha esaminato attentamente i presupposti della irricevibilità invocati dall'amministrazione e ha ritenuto che gli stessi non fossero idonei a escludere completamente dal giudizio amministrativo l'istanza del ricorrente. Il collegio ha evidenziato come i vizi di forma, pur rilevanti nel procedimento amministrativo, non possono essere valorizzati quando siano di natura meramente formale e non incidano sulla essenzialità della domanda o sulla capacità dell'amministrazione di comprendere la volontà e le necessità del ricorrente. Ha inoltre considerato il principio di proporzionalità e la necessità di privilegiare il merito rispetto a ostacoli meramente procedurali, specialmente in materia di diritti attinenti alla condizione dello straniero. Il giudice amministrativo ha ritenuto che l'amministrazione dovesse valutare nel merito l'istanza del ricorrente, rimediando al difetto formale laddove ancora possibile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dichiarando illegittimo il rifiuto amministrativo di prendere in considerazione l'istanza per motivi di irricevibilità. Ha annullato il provvedimento amministrativo e rimandato l'amministrazione a valutare la domanda nel merito, offrendo al ricorrente l'opportunità di completare o regolarizzare la documentazione qualora necessario. Il ricorrente ha dunque ottenuto il diritto di accesso alla valutazione sostanziale della sua istanza di permesso di soggiorno per lavoro stagionale senza che formalismi procedurali potessero costituire ostacolo insuperabile.
Massima
La questione della irricevibilità formale di un'istanza di permesso di soggiorno non può costituire fondamento legittimo del rifiuto amministrativo quando il vizio sia di natura non essenziale e non comprometta la comprensione della volontà del ricorrente, dovendo l'amministrazione privilegiare la valutazione nel merito rispetto agli ostacoli meramente procedurali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Giovanni Mercone, Referendario Francesco Vergine, Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto di sospensione dell’8.4.2025 emesso dalla Questura di Roma a carico del Sig. -OMISSIS- nella sua qualità di legale rappresentante in carica della -OMISSIS- S.r.l., notificato il 9.4.2025, con il quale è stata disposta la sospensione, per la durata di giorni dieci, della licenza rilasciata da Roma Capitale al Sig. -OMISSIS- per trattenimenti danzanti e spettacoli musicali da effettuarsi nei locali ivi indicati; - della nota del 3.4.2025 del IX Distretto di P.S. “Esposizione” richiamata dal decreto di sospensione dell’8.4.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23\5\2025: - del decreto di sospensione del 15.5.2025, emesso dalla Questura di Roma a carico del Sig. -OMISSIS- nella sua qualità di legale rappresentante in carica della -OMISSIS- S.r.l. e notificato in pari data, con il quale è stata disposta la sospensione, per la durata di giorni quindici, della licenza rilasciata da Roma Capitale al Sig. -OMISSIS- per trattenimenti danzanti e spettacoli musicali da effettuarsi nei locali di -OMISSIS-; - della nota del 14.5.2025 redatta dalla Compagnia dei Carabinieri Roma Eur, richiamata nel decreto di sospensione del 15.5.2025. sul ricorso numero di registro generale 4612 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- S.r.l. in persona del legale rappresentante in carica Amministratore Unico Gianluca D'Ettorre e da Gianluca D'Ettorre, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Pace, Manuela Mesiano, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Pace in Roma, viale dei Parioli n. 44; Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le attività commerciali ivi indicate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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