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Sentenza n. 202600750/2026
29 gennaio 2026

Sentenza n. 202600750/2026

RIGETTO DELL’ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

TribunaleCdS GIURISDIZIONALE - ROMA
SezioneSEZIONE III
Data29 gennaio 2026
Numero202600750/2026
EsitoAMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un richiedente protezione internazionale ha presentato istanza per l'attivazione delle misure di accoglienza, comprensive di alloggio, vitto e assistenza materiale, presso l'autorità amministrativa competente. Tale istanza è stata rigettata dall'amministrazione, verosimilmente dalla prefettura o dall'ente gestore del sistema di accoglienza territoriale. Dinanzi al provvedimento di rigetto, il ricorrente ha esperito ricorso giurisdizionale avanti al Consiglio di Stato per impugnare il diniego e ottenere l'annullamento dello stesso, contestualmente chiedendo l'ammissione al patrocinio gratuito quale soggetto economicamente non in grado di sostenere le spese processuali necessarie per la difesa dei propri diritti fondamentali.

Il quadro normativo

La materia della protezione internazionale e delle misure di accoglienza è disciplinata dal decreto legislativo 18 febbraio 2020 numero 142, il quale recepisce le direttive europee sulla accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e stabilisce i diritti alla fornitura di alloggio, vitto, vestiario e altri sussidi essenziali. L'ordinamento riconosce ai richiedenti protezione internazionale, dalla presentazione della domanda sino alla conclusione del procedimento, il diritto all'accoglienza e al sostentamento, in quanto misure necessarie per assicurare la dignità e i diritti fondamentali della persona. Il diritto al gratuito patrocinio, a sua volta, è disciplinato dalla legge 31 maggio 1995 numero 217 e successive modificazioni, ed è riconosciuto ai soggetti che versano in condizioni economiche tali da non poter sostenere le spese di un giudizio senza rischiare il pregiudizio dei mezzi necessari per il proprio sostentamento e quello della famiglia.

La questione giuridica

Il ricorso pone il problema giuridico fondamentale della effettività della protezione internazionale nel nostro ordinamento e della concretezza dei diritti riconosciuti ai richiedenti. In particolare, occorreva verificare se l'amministrazione aveva correttamente applicato la normativa sull'accoglienza e se sussistessero i presupposti per il rigetto dell'istanza, ovvero se tale rigetto fosse lesivo dei diritti fondamentali del ricorrente. Inoltre, era questione rilevante se il ricorrente meritasse l'accesso al gratuito patrocinio, quale forma di tutela processuale per i soggetti vulnerabili economicamente.

La motivazione del giudice

Il Consiglio di Stato ha valutato la fondatezza della domanda di accoglienza e delle relative circostanze fattiche e normative. Nel riconoscere la necessità di garantire la tutela dei diritti fondamentali della persona e di assicurare il diritto alla difesa in giudizio, il collegio ha ritenuto che il ricorrente, quale richiedente protezione internazionale, versasse in condizione di grave vulnerabilità economica e sociale tale da giustificare l'accesso al patrocinio gratuito. La decisione di ammettere al gratuito patrocinio rivela l'apprezzamento della serietà del ricorso e della fondatezza almeno apparente delle lamentele mosse nei confronti del provvedimento amministrativo di rigetto. Il giudice ha prioritariamente assicurato al ricorrente le condizioni per una difesa effettiva e per la tutela processuale dei propri diritti, principio cardine dello stato di diritto e della giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ammesso il ricorrente al patrocinio gratuito, riconoscendogli il diritto di proseguire il giudizio mediante rappresentanza legale senza oneri economici. Tale pronuncia non pregiudica il merito della controversia relativa alle misure di accoglienza, ma assicura al ricorrente di potere sottoporre al giudice, con adeguata assistenza legale, le ragioni del proprio ricorso. La concessione del gratuito patrocinio rappresenta, al contempo, un riconoscimento della fondatezza della posizione del ricorrente e della necessità di tutela processuale nei confronti di un provvedimento amministrativo che appare potenzialmente illegittimo.

Massima

L'autorità amministrativa non può negare le misure di accoglienza a un richiedente protezione internazionale senza adeguata istruttoria e motivazione, e il ricorrente esposto a tale provvedimento ha diritto all'accesso al patrocinio gratuito quale forma di tutela processuale dei diritti fondamentali.


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