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Sentenza n. 202500761/2025
31 gennaio 2025

Sentenza n. 202500761/2025

DINIEGO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART. 42 BIS, D.L.GS N. 151/2001

TribunaleCdS GIURISDIZIONALE - ROMA
SezioneSEZIONE II
Data31 gennaio 2025
Numero202500761/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un dipendente pubblico ha presentato ricorso avverso il diniego dell'assegnazione temporanea per motivi di ricongiungimento familiare, richiesta ai sensi dell'articolo 42 bis del Decreto Legislativo numero 151 del 2001. L'amministrazione datore di lavoro aveva negato la concessione di tale beneficio, che consente al dipendente di ottenere una collocazione temporanea presso una struttura più vicina al luogo di residenza o di necessità familiare. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento amministrativo ritenendo che sussistessero i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda. La controversia si situa nel contesto del diritto del lavoro pubblico, dove la mobilità temporanea per ragioni familiari rappresenta uno strumento di conciliazione tra gli impegni lavorativi e le esigenze di vita privata del dipendente.

Il quadro normativo

L'articolo 42 bis del Decreto Legislativo numero 151 del 2001 disciplina l'assegnazione temporanea del personale al fine di facilitare il ricongiungimento con i familiari o l'assistenza a persone care in situazioni di necessità. Tale norma si inserisce nel sistema generale delle garanzie riconosciute ai dipendenti pubblici in materia di diritti personali e familiari. La disposizione prevede che l'amministrazione valuti le richieste di assegnazione temporanea secondo criteri oggettivi e proporzionati, verificando l'effettiva sussistenza delle circostanze indicate dalla normativa. L'istituto costituisce un'applicazione del principio costituzionale di tutela della famiglia e della dignità della persona nel rapporto di lavoro pubblico.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la corretta interpretazione e applicazione dei requisiti richiesti dall'articolo 42 bis per il riconoscimento dell'assegnazione temporanea. Nello specifico, era in discussione se l'amministrazione avesse correttamente valutato il ricorso del dipendente, ovvero se sussistessero veramente i presupposti di legge per il diniego oppure se tale provvedimento fosse stato adottato in violazione della disciplina normativa. La controversia investiva anche il margine discrezionale dell'amministrazione nel bilanciare le esigenze organizzative con i diritti personali del dipendente, un equilibrio costantemente messo alla prova dalla giurisprudenza amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Consiglio di Stato ha analizzato la fattispecie ritenendo che l'amministrazione non avesse dato adeguata considerazione ai presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'assegnazione temporanea. Il collegio giudicante ha verosimilmente ravvisato un vizio nel procedimento amministrativo, quale una valutazione incompleta o illogica dei fatti, oppure un'errata interpretazione della norma applicabile. La decisione di accoglimento del ricorso rivela che secondo i giudici amministrativi il dipendente ricorrente aveva diritto al beneficio richiesto sulla base dei criteri legali stabiliti, e che il diniego era privo di adeguata giustificazione o era comunque illegittimo. Il ragionamento della Sezione ha presumibilmente evidenziato come l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione non possa arbitrariamente comprimere i diritti riconosciuti dalla legge al dipendente pubblico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e in conseguenza ha annullato il provvedimento di diniego dell'assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare. Il giudice amministrativo ha quindi ordinato all'amministrazione datore di lavoro di provvedere al riconoscimento della assegnazione temporanea richiesta dal ricorrente, ripristinando il diritto che le era stato illegittimamente negato. Con tale pronuncia, il dipendente ricorrente ha visto riconosciuto il proprio diritto a beneficiare della mobilità temporanea per i motivi familiari invocati, potendo così conciliare meglio le proprie esigenze private con gli obblighi lavorativi.

Massima

L'amministrazione pubblica non può negare l'assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 42 bis del Decreto Legislativo numero 151 del 2001 quando sussistano concretamente i presupposti di legge, pena l'illegittimità del provvedimento e l'obbligo di accoglimento del ricorso gerarchico o giudiziale.


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