Ingiunzione multa CdS a Siena: come oppormi?
Utente_Siena_5761 · 1 visualizzazioni
Al Cliente in data 26 u.s. è stata notificata un'ingiunzione di pagamento di importo pari a 1600 €, per 2 verbali per violazione del CdS, risalenti 2015 e 2016. Il Cliente sostiene di non aver mai ricevuto alcunché e che pertanto solo con tale notifica è venuto a conoscenza della situazione debitoria. Tanto premesso, al Cliente occorre un Legale su Siena che lo assista in un possibile ricorso. COD (V)
Risposta diretta
Il cliente ha ricevuto un'ingiunzione di pagamento per due verbali CdS del 2015 e 2016 e può opporsi — con ottime probabilità di successo — eccependo la prescrizione quinquennale e la nullità delle notifiche originarie mai ricevute. I termini per l'opposizione sono perentori: occorre agire subito.
Quadro normativo
Le sanzioni al Codice della Strada si prescrivono in 5 anni dalla data della violazione (art. 209 CdS). Le infrazioni del 2015 si sarebbero prescritte nel 2020, quelle del 2016 nel 2021 — salvo atti interruttivi validamente notificati al debitore. Se il cliente non ha mai ricevuto nulla, la prescrizione è verosimilmente maturata.
Per l'opposizione occorre distinguere la natura dell'atto
- Ingiunzione amministrativa ex art. 206 CdS (emessa dall'ente pubblico): ricorso al Giudice di Pace di Siena entro 30 giorni dalla notifica (art. 7, D.Lgs. 150/2011)
- Decreto ingiuntivo civile ex art. 633 c.p.c. (emesso da un giudice, con numero RG): opposizione al Tribunale di Siena entro 40 giorni (art. 645 c.p.c.)
Come funziona in pratica
- Identificare l'atto notificato: verificare se riporta un numero di RG e la firma di un giudice (decreto ingiuntivo) oppure è emesso direttamente dall'ente creditore (ingiunzione amministrativa)
- Raccogliere prova della mancata ricezione: storico delle residenze, attestazione dell'assenza di raccomandate o notifiche via messo comunale nel periodo 2015-2021
- Verificare gli atti interruttivi: richiedere al Comune o all'ente impositore l'elenco delle notifiche inviate; se nessuna è andata a buon fine, la prescrizione risulta non interrotta
- Depositare il ricorso in opposizione presso il Giudice di Pace di Siena (competente per sanzioni CdS fino a €15.500) entro i termini di legge
- Chiedere contestualmente la sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione, per evitare pignoramenti nelle more del giudizio
Cosa conviene fare
- Non attendere: i termini di opposizione (30 o 40 giorni dalla notifica) sono perentori; una volta scaduti, l'ingiunzione diventa definitiva ed esecutiva
- Recuperare e conservare l'atto notificato con la relata di notifica, che indica data e modalità: è la base per calcolare il termine di opposizione
- Documentare tutto ciò che dimostra la mancata conoscenza: la mancata ricezione delle violazioni originarie è sia un elemento di difesa nel merito sia un argomento per contestare l'interruzione della prescrizione
- Rivolgersi a un avvocato a Siena esperto in diritto della circolazione stradale: la difesa tecnica su prescrizione e nullità delle notifiche richiede un ricorso strutturato e depositato tempestivamente al Giudice di Pace competente
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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