Regresso terzo datore ipoteca a Brescia
Utente_Brescia_1087 · 1 visualizzazioni
Necessito di un avvocato per la verifica del diritto di regresso di un terzo datore di ipoteca contro il debitore (fallito). I miei genitori, hanno dato a garanzia del fallito (fratello di mia madre) la loro quota di casa di famiglia. La casa è andata all'asta e c'è già il decreto di trasferimento. Volevo sapere se è possibile rivalersi in qualche modo su mio zio, nullatenente che percepisce però pensione, grazie
Risposta diretta
I tuoi genitori, in quanto terzi datori di ipoteca, hanno diritto di regresso contro lo zio per l'intero importo del debito garantito ai sensi dell'art. 2866 c.c. e possono surrogarsi nelle ragioni del creditore originario (art. 2871 c.c.). Poiché lo zio è in stato di fallimento (oggi denominato liquidazione giudiziale), il credito va insinuato al passivo; la pensione è invece aggredibile nei limiti dell'art. 545 c.p.c.
Quadro normativo
- Art. 2866 c.c. — diritto di regresso del terzo datore di ipoteca che perde il bene all'asta
- Art. 2871 c.c. — surrogazione del terzo datore nelle ragioni del creditore soddisfatto
- Artt. 93 e ss. D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa) — insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale, con termini perentori stabiliti dal giudice delegato
- Art. 545 c.p.c. — impignorabilità parziale della pensione: pignorabile nella misura di un quinto, al netto della soglia minima vitale (assegno sociale maggiorato del 50%)
Come funziona in pratica
- Il terzo datore di ipoteca che subisce l'espropriazione si surroga automaticamente nelle ragioni del creditore originario per l'importo del debito garantito
- Essendo lo zio in liquidazione giudiziale, il credito dei tuoi genitori deve essere insinuato al passivo presso il Tribunale di Brescia, entro i termini fissati nella sentenza dichiarativa o nel provvedimento del giudice delegato
- Se il patrimonio fallimentare è insufficiente (probabile, essendo nullatenente), il credito residuo non si estingue: dopo la chiusura della procedura resta esigibile sulla persona fisica
- La pensione dello zio è pignorabile per un quinto dell'importo netto, indipendentemente dalla procedura fallimentare, poiché i futuri ratei non rientrano nella massa attiva già distribuita
- Il titolo per il pignoramento della pensione si ottiene con decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) da notificare all'INPS o all'ente previdenziale erogante
Cosa conviene fare
- Verificare con urgenza lo stato della procedura di liquidazione giudiziale presso il Tribunale di Brescia e i termini ancora aperti per l'insinuazione al passivo
- Depositare domanda di insinuazione al passivo con un avvocato, allegando atto di ipoteca, decreto di trasferimento e documentazione del credito maturato
- Richiedere decreto ingiuntivo contro lo zio per il credito di regresso, da usare poi come titolo esecutivo per il pignoramento della pensione
- Valutare, con un avvocato esperto in diritto fallimentare e recupero crediti a Brescia, se avviare il pignoramento della pensione già durante la procedura (ratei futuri) o dopo la chiusura
- Raccogliere tutta la documentazione: atto di concessione dell'ipoteca, decreto di trasferimento, eventuale piano di riparto della procedura
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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