Contratto cinematografico: come separarsi dalla produzione e tutelare il girato?
Utente_roma_9463 · 0 visualizzazioni
Ho bisogno di un avvocato specializzato nei problemi legali sul cinema. Ho sovvenzionato la produzione di un film con sceneggiatura e soggetto miei. Il film è stato girato, ma abbiamo diversi problemi con la produzione perchè non ha pagato alcune maestranze e mi richiede ulteriori sovvenzione senza alcun diritto in quanto i costi del girato sono più che coperti dai nostri apporti economici. Ora vorrei avere dei consigli di come fare per staccarmi dalla vecchia produzione con cui abbiamo firmato dei contratti però il girato del film è in mano nostra perchè stiamo eseguendo il montaggio.
Risposta diretta
Se la società di produzione è inadempiente (non paga le maestranze, richiede fondi non dovuti), hai basi solide per chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Essendo titolare della sceneggiatura, del soggetto e avendo contribuito finanziariamente alla copertura dei costi, la tua posizione è tutelata sia sul piano contrattuale che su quello del diritto d'autore.Quadro normativo
La situazione chiama in causa più fonti normative. Sul piano contrattuale, l'art. 1453 del Codice Civile consente di richiedere la RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO quando una parte non adempie alle proprie obbligazioni. Sul piano dei diritti creativi, la Legge 633/1941 sul diritto d'autore tutela l'autore della sceneggiatura e del soggetto: tali diritti restano in capo a te salvo cessione esplicita nel contratto. Sul piano delle obbligazioni finanziarie, se i tuoi apporti economici coprono già i costi documentati del girato, qualsiasi ulteriore richiesta di finanziamento deve trovare fondamento contrattuale preciso, altrimenti è priva di titolo.Come funziona in pratica
Cosa conviene fare
a. Raccogli tutta la documentazione: contratti firmati, bonifici effettuati, comunicazioni con la produzione, preventivi e rendiconti dei costi. b. Invia una DIFFIDA FORMALE tramite avvocato alla società di produzione, contestando le richieste illegittime e mettendola in mora rispetto agli obblighi non adempiuti. c. Valuta con un legale specializzato la possibilità di registrare un DEPOSITO CAUTELARE del girato o di instaurare un procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per evitare che il materiale venga utilizzato o disperso. d. Non cedere il montaggio o consegnare copie del girato prima di aver definito la posizione giuridica con la produzione.Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
Hai un'altra domanda?
Hai bisogno di un avvocato?
Invia il tuo caso — ti assegniamo un avvocato specializzato nella tua zona.