Art.73 a Venezia: spaccio o uso personale?
Utente_Venezia_7009 · 1 visualizzazioni
Salve. Sono stato trovato in possesso di circa 19 g di marijuana. La polizia di stato mi ha sequestrato la sostanza per verificare il suo principio attivo. Mi è stato riferito che nel caso in cui la percentuale di THC superi la soglia legale, verrò accusato di tentato spaccio (art.73). La sostanza è stata trovata in una scatola chiusa. Non era divisa per dosi, non ero in possesso di nessuno strumento per la divisione in dosi (bilancino o altro), non ero in possesso di denaro. Non ci sono elementi che possano definire il tentato spaccio, se non la quantità della sostanza. Vorrei sapere che iter mi spetta, se ho possibilità concrete di far "modificare" in sede penale l'accusa in violazione art. 75, uso personale, in quanto è ciò che ne facevo. Inoltre vorrei possibilmente sapere a che costo complessivi sto per andare incontro. Grazie P.s. sono in possesso di due violazione dell'art. 75, con quantità decisamente inferiori, anche se l'appuntato mi ha assicurato che essendo procedimenti amministrativi, sono incensurato a livello penale.
Risposta diretta
Con 19 g di marijuana non suddivisa in dosi, senza bilancino né denaro, esistono argomenti concreti per chiedere la riqualificazione da art. 73 DPR 309/1990 (spaccio) ad art. 75 (uso personale). Il Tribunale di Venezia valuterà l'insieme delle circostanze, non la sola quantità.
Quadro normativo
Il DPR 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti) prevede percorsi distinti
- Art. 73: detenzione a fini di cessione — reato penale; per droghe leggere la pena base va da 2 a 6 anni, ridotta a 6 mesi - 4 anni per "fatto di lieve entità" (art. 73 comma 5)
- Art. 75: uso personale — violazione amministrativa; comporta sospensione di documenti (patente, passaporto) ma nessun precedente penale
- Se il THC risultasse sotto soglia (< 0,5%), la sostanza potrebbe non essere classificata come stupefacente e l'intera vicenda si chiuderebbe
Come funziona in pratica
- Il laboratorio trasmette gli esiti dell'analisi alla Procura della Repubblica di Venezia
- Il PM decide se procedere penalmente (art. 73) o segnalare al Prefetto per la via amministrativa (art. 75)
- In questa fase il difensore può depositare una memoria difensiva evidenziando l'assenza di indicatori di spaccio, prima ancora di un eventuale rinvio a giudizio
- Se il PM iscrive il reato, il processo si tiene al Tribunale di Venezia; in udienza si può chiedere la riqualificazione in art. 75 o, in subordine, il riconoscimento della lieve entità (art. 73 comma 5)
- La scatola chiusa, l'assenza di bilancino, di denaro e di suddivisione in dosi sono elementi favorevoli concreti e documentabili
Cosa conviene fare
- Incarica subito un avvocato penalista esperto in diritto degli stupefacenti, prima di ricevere ulteriori convocazioni dalla Procura
- Non rendere dichiarazioni spontanee agli agenti o alla Procura senza il tuo difensore presente
- Documenta il tuo uso personale: contesto, eventuali acquisti, assenza totale di attività di vendita
- Segnala le due precedenti violazioni art. 75 al difensore: costruiscono un profilo da consumatore, non da spacciatore
- Sul fronte economico: un penalista per questo tipo di procedimento chiede tipicamente tra €1.500 e €4.000+ a seconda della complessità; un investimento da valutare rispetto al rischio concreto di una condanna penale
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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