Diffamazione Facebook a Padova: querela
Utente_Padova_9101 · 48 visualizzazioni
Intendo proporre una querela per diffamazione per un commento su facebook. Vorrei sapere se si può procedere, se qualcuno me la può scrivere in modo completo e cosa può costare.
Risposta diretta
Sì, la diffamazione su Facebook è reato in Italia ai sensi dell'art. 595 c.p., aggravata perché commessa con un "mezzo di pubblicità". Puoi presentare querela alla Procura della Repubblica di Padova entro 3 mesi dal momento in cui hai avuto conoscenza del commento offensivo.
Quadro normativo
- Art. 595 c.p. (diffamazione): punisce chiunque, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui
- Art. 595, comma 3: aggravante per fatti commessi "col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" — Facebook rientra in questa categoria per giurisprudenza consolidata
- Pena prevista: reclusione fino a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro nella forma aggravata
- Procedibilità: a querela di parte, da presentare entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto (art. 124 c.p.)
- Competenza territoriale: il Tribunale di Padova è competente se risiedi a Padova, secondo l'orientamento che individua il foro nel luogo dove la vittima ha percepito l'offesa
Come funziona in pratica
- Conserva le prove subito: fai screenshot del commento con data, ora e URL della pagina; salva anche il profilo pubblico dell'autore prima che possa cancellare il post
- Identifica l'autore: se il profilo è pubblico, annota nome e cognome; se è anonimo o pseudonimo, la Polizia Postale di Padova può effettuare accertamenti per risalire all'identità reale tramite i log di Facebook
- Redigi la querela: deve descrivere il fatto, indicare le prove allegate, identificare l'autore (se noto) e contenere la dichiarazione espressa di voler procedere penalmente
- Deposita la querela: puoi presentarla alla Procura della Repubblica di Padova, a qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria o direttamente alla Polizia Postale
- Attendi le indagini preliminari: il PM valuterà se chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione
Cosa conviene fare
- Agisci entro 3 mesi: il termine è perentorio; superato, il reato non è più perseguibile a querela
- Fatti assistere da un avvocato per la redazione: una querela ben costruita, con prove correttamente allegate e qualificate giuridicamente, riduce il rischio di archiviazione
- Considera anche l'azione civile: parallelamente alla querela penale puoi agire per il risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione in sede civile o costituirti parte civile nel processo penale
- Segnala il contenuto a Facebook: puoi richiedere la rimozione del commento tramite gli strumenti della piattaforma, anche se non sostituisce la querela
- Costi orientativi: la sola redazione della querela da parte di un avvocato si attesta indicativamente tra 150 e 400 euro; gli eventuali sviluppi processuali successivi hanno tariffe separate da concordare
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
Ti conviene contattare un avvocato?
Qui non è tanto una questione di convenienza economica: rischi qualcosa di importante (una casa, un rapporto di lavoro, un debito o un’eredità) e un avvocato in genere si ripaga da solo. Per un caso così, aspettati un primo contributo per lo studio della documentazione se è complesso (indicativamente a partire da €150) — ma è una spesa che qui ha senso. Scrivici per un primo confronto.
💬 Utente_Padova_9725
Io e la mia famiglia abbiamo querelato e integrato la stessa, il cognato per 90 pist reiterati ossessivi gravi volgari diffamazioni sui social facebook con testimoni che avevano percepito i destinatari. Il pm ha chiesto archiviazione ma non faremo Opposizione. Ho depisitato una memoria dettagliata ex art. 121 cpp Vorremmo agire in sede civile con un avvocato delvsettore
Risposta diretta
Sì, potete agire in sede civile per risarcimento del danno da diffamazione anche se il PM ha chiesto l'archiviazione e non intendete opporvi. Il procedimento civile è del tutto autonomo rispetto a quello penale e può proseguire indipendentemente dal suo esito.
Quadro normativo
L'azione civile si fonda su
- Art. 2043 c.c. — responsabilità extracontrattuale: chiunque cagioni un danno ingiusto ad altri è tenuto al risarcimento
- Art. 2059 c.c. — risarcimento del danno non patrimoniale (morale, alla reputazione, all'immagine familiare), ammesso quando il fatto integra gli estremi di un reato
- Art. 595 c.p., comma 3 — diffamazione aggravata per offese commesse tramite mezzo di pubblicità (i social network come Facebook rientrano pacificamente in questa ipotesi secondo la giurisprudenza)
- Art. 7 e 10 c.c. — tutela del diritto all'identità personale e all'onore
Come funziona in pratica
- Il giudice civile valuta autonomamente i fatti, senza essere vincolato dalla decisione del PM
- I 90 post documentati, le testimonianze di chi li ha percepiti e la memoria ex art. 121 c.p.p. già depositata costituiscono un patrimonio probatorio molto solido da riversare nel giudizio civile
- Il danno risarcibile comprende: danno morale, danno alla reputazione, danno all'immagine della famiglia, ed eventualmente danno patrimoniale se avete subito pregiudizi economici dimostrabili
- La condotta reiterata (90 episodi) e la sua natura ossessiva e volgare incide positivamente sulla quantificazione del danno da parte del giudice
- La competenza territoriale per il Tribunale ordinario è quella del luogo del domicilio della persona offesa, quindi Tribunale di Padova
Cosa conviene fare
- Conservare e certificare le prove: se non lo avete già fatto, fate eseguire una perizia informatica o affidate a un notaio la trascrizione dei post (verbale notarile o servizi come Timedatestamp) per garantirne l'integrità probatoria
- Richiedere una consulenza a un avvocato civilista specializzato in diritto della persona e responsabilità civile — il caso è ben fondato e merita una valutazione di merito per quantificare la domanda risarcitoria
- Valutare se procedere con mediazione obbligatoria (non è richiesta per i diritti della personalità, quindi si può andare direttamente in giudizio)
- Considerare di richiedere un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. se i post sono ancora online, per ottenere la rimozione in tempi rapidi
- Non aspettare troppo: il termine di prescrizione per il risarcimento del danno da fatto illecito è 5 anni dal momento in cui il danno si è manifestato
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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