Separazione a Venezia: revisione condizioni
Utente_Venezia_2157 · 56 visualizzazioni
Separazione giudiziale in corso con prima sentenza nel febbraio 2017. Sentenza definitiva avvenuta nel novembre2020. Chiedo una consulenza in quanto ritengo di non essere stata sufficientemente tutelata. Ero sposata da 18 anni con cinque figli di cui tre minori...ho un lavoro part.time a basso reddito ... In attesa di una vostra cordiale risposta Distinti saluti
Risposta diretta
Anche dopo la sentenza definitiva di separazione, le condizioni stabilite dal Tribunale non sono immutabili: è possibile chiederne la revisione davanti al Tribunale di Venezia ogni volta che le circostanze economiche o familiari siano mutate. Questo vale in particolare per l'assegno di mantenimento dei figli: se il tuo reddito, quello dell'altro genitore o le esigenze dei ragazzi sono cambiati da quando la sentenza è diventata definitiva, puoi chiedere che l'importo venga rivisto.
Quadro normativo
- Art. 710 c.p.c. — procedimento di modifica dei provvedimenti di separazione
- Art. 337-quinquies c.c. — revisione dei provvedimenti su affidamento e mantenimento dei figli minori in qualsiasi momento
- Art. 337-ter c.c. — criteri per determinare/rideterminare l'assegno: esigenze del figlio, tenore di vita, tempi di permanenza, risorse economiche di entrambi i genitori
- Art. 156 c.c. — assegno di mantenimento per il coniuge più debole, modificabile se cambiano i redditi
- Legge 898/1970 — trascorso il periodo di separazione legale, è possibile proporre il divorzio
Come funziona in pratica
- Ricorso al Tribunale di Venezia (stesso foro della sentenza di separazione)
- Occorre dimostrare che le circostanze sono cambiate: variazioni di reddito, nuove esigenze dei figli, mutamento lavorativo o abitativo
- Il Tribunale valuta: reddito e patrimonio di ciascun genitore, spese ordinarie/straordinarie già sostenute, tempo di permanenza con ciascun genitore
- Un lavoro part-time a basso reddito e uno squilibrio reddituale significativo tra i genitori sono circostanze che giustificano una richiesta di revisione
- Se la sentenza è di qualche anno fa, i termini per l'appello ordinario sono quasi certamente scaduti; la via è il ricorso ex art. 710 c.p.c.
Cosa conviene fare
- Raccogliere la documentazione economica attuale: buste paga, CU, estratti conto, spese per i figli
- Documentare la situazione dell'ex coniuge: eventuali miglioramenti reddituali
- Quantificare le spese reali dei figli per aggiornare l'assegno secondo l'art. 337-ter c.c.
- Verificare con un avvocato quali condizioni della sentenza siano modificabili
- Valutare se sia già maturato il diritto a proporre il divorzio
- Rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia a Venezia
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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