Patto convivenza Pavia: si può da separata?
Utente_Pavia_1159 · 1 visualizzazioni
Salve avvocato Vorrei chiedere informazioni. Sono separata da 2 anni con mio marito e il 10/12/2024 abbiamo la causa in tribunale per la separazione. Siamo in residenza diversi Abbiamo scelti la separazione consensuale siamo d'accordo su tutto. La mia preoccupazione è quella cè mio ragazzo che vorrei che viviamo insieme ,la mia domanda è: possibile patto di convivenza per lui per richiedere il permesso di soggiorno (Sono cittadina italiana)
Risposta diretta
Finché il matrimonio non è sciolto — anche se la separazione è già avvenuta — non è possibile stipulare un patto di convivenza ai sensi della Legge 76/2016 (Legge Cirinnà). La separazione non equivale al divorzio: lei risulta ancora coniugata. Solo dopo il divorzio il patto diventa percorribile e può supportare la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari del suo partner.
Quadro normativo
- Art. 1, co. 36, L. 76/2016: la «convivenza di fatto» — presupposto del patto di convivenza — richiede che entrambi i partner non siano «vincolati da matrimonio o da unione civile». Chi è separato ma non ancora divorziato è ancora tecnicamente sposato e non soddisfa questo requisito.
- L. 55/2015 (divorzio breve): in caso di separazione consensuale, è possibile chiedere il divorzio dopo soli 6 mesi dall'omologazione da parte del Tribunale.
- Art. 30, D.Lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione): il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere rilasciato al convivente stabilmente registrato di un cittadino italiano, anche in assenza di matrimonio, a condizione che la convivenza risulti formalmente riconosciuta.
Come funziona in pratica
- Fase 1 – Omologazione della separazione: il Tribunale di Pavia omologa la separazione consensuale; da quel momento iniziano a decorrere i 6 mesi per il divorzio.
- Fase 2 – Ricorso congiunto per divorzio: decorsi i 6 mesi, lei e il marito presentano ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sempre davanti al Tribunale di Pavia.
- Fase 3 – Sentenza di divorzio: ottenuto il divorzio, il vincolo matrimoniale si scioglie definitivamente.
- Fase 4 – Dichiarazione di convivenza di fatto: lei e il suo partner si registrano come «conviventi di fatto» all'anagrafe del Comune di residenza, presentando apposita dichiarazione.
- Fase 5 – Patto di convivenza (facoltativo): il patto può essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; regola patrimonio, residenza e assistenza reciproca.
- Fase 6 – Permesso di soggiorno per motivi familiari: con la convivenza registrata, il partner straniero può presentare domanda allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente.
Cosa conviene fare
- Verificare la data esatta di omologazione della separazione al Tribunale di Pavia: da quella data si calcolano i 6 mesi per avanzare il ricorso di divorzio.
- Presentare subito il ricorso congiunto per il divorzio se i 6 mesi sono già decorsi: il procedimento consensuale è in genere rapido.
- Non tentare la registrazione come conviventi prima del divorzio: l'anagrafe comunale la rifiuterebbe in quanto lei risulta ancora coniugata.
- Valutare con uno specialista in diritto dell'immigrazione se esistono titoli alternativi (permesso per lavoro, studio, ecc.) per il partner nel periodo di attesa tra separazione e divorzio.
- Affidarsi a un avvocato che segua in parallelo sia la procedura di divorzio che l'iter immigratorio, per coordinare i tempi ed evitare vuoti di copertura.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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