Mantenimento figli non pagato a Palermo
Utente_Palermo_8929 · 1 visualizzazioni
La Cliente ha da poco divorziato con sentenza del Tribunale di Palermo. Dal matrimonio è nato un figlio appena maggiorenne in favore del quale l'ex coniuge avrebbe dovuto versare 150 € a titolo di mantenimento, mai corrisposti. La Cliente ha altresì avuto un altra figlio (13 anni) da una successiva relazione, e dal termine della stessa il padre del minore non ha mai corrisposto alcunché a titolo di mantenimento. Tanto premesso, alla Cliente occorre un legale su Palermo che la assista nella menzionata pratica. COD (F)
Risposta diretta
Hai due situazioni distinte: per il figlio (ora maggiorenne) esiste già una sentenza esecutiva del Tribunale di Palermo, quindi puoi procedere subito al recupero coattivo degli arretrati senza un nuovo giudizio. Per il figlio di 13 anni, dovrai invece avviare un procedimento separato davanti al Tribunale di Palermo, Sezione Famiglia per far fissare l'obbligo di mantenimento.
Quadro normativo
- Art. 337-ter c.c. — stabilisce l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli, anche al di fuori del matrimonio
- Art. 148 c.c. — concorso proporzionale alle rispettive sostanze
- Art. 543 e ss. c.p.c. — pignoramento presso terzi (stipendio o conto corrente) per recuperare gli arretrati
- Art. 570 c.p. — violazione degli obblighi di assistenza familiare: il mancato pagamento del mantenimento può costituire reato perseguibile penalmente
- Art. 156 c.c. — esecuzione forzata degli obblighi di mantenimento derivanti dal divorzio
Come funziona in pratica
Per il figlio maggiorenne (arretrati dall'ex coniuge):
- La sentenza di divorzio del Tribunale di Palermo è già titolo esecutivo: non serve ottenere un nuovo provvedimento
- Si procede con la notifica dell'atto di precetto all'ex coniuge, intimandogli di pagare entro 10 giorni
- Se non paga, si può avviare il pignoramento dello stipendio (fino a 1/5 dello stipendio netto) o del conto corrente
- Il figlio, ora maggiorenne, può agire autonomamente per gli arretrati che lo riguardano
- Parallelamente si può sporgere denuncia penale per art. 570 c.p.
Per il figlio di 13 anni (padre non coniugato):
- Va presentato un ricorso ex art. 337-ter c.c. al Tribunale di Palermo, Sezione Famiglia
- Il giudice fisserà il contributo mensile e potrà condannare il padre al pagamento degli arretrati dal momento della domanda
- Si può chiedere contestualmente un sequestro conservativo sui beni del padre in attesa del provvedimento definitivo
Cosa conviene fare
- Raccogliere tutta la documentazione relativa alla sentenza di divorzio e alle somme non versate (estratti conto, comunicazioni, ricevute assenti)
- Non avvisare l'ex coniuge prima di procedere con il pignoramento, per evitare che svuoti il conto corrente
- Per il figlio minore, agire quanto prima: il mantenimento decorre di regola dalla data di deposito del ricorso, non da quella della violazione
- Valutare la denuncia penale per art. 570 c.p. nei confronti di entrambi i padri: spesso accelera i tempi di pagamento volontario
- Affidarsi a un avvocato di Palermo specializzato in diritto di famiglia, che possa gestire entrambi i procedimenti in modo coordinato davanti ai giudici locali
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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Prima di pensare a una causa vera e propria, questa è più una domanda da un primo confronto: spesso basta capire cosa rischi davvero e quali strade hai, non serve subito un procedimento formale. Per i casi più articolati molti avvocati chiedono un contributo per lo studio della documentazione (indicativamente da €150). Scrivici: un parere veloce non costa nulla chiedere.
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