Divorzio a Roma: ridurre il mantenimento
Utente_Roma_9093 · 1 visualizzazioni
Il Cliente, separato dal 2010, vuole procedere al divorzio. Vuole inoltre chiedere una riduzione dell'assegno di mantenimento, dato che ha concesso un prestito all'ex moglie per la sua nuova casa e sta pagando anche il proprio mutuo. Chiede di essere contattato via mail.
Risposta diretta
Con una separazione dal 2010, i requisiti temporali per il divorzio sono abbondantemente soddisfatti. È inoltre possibile chiedere la revisione al ribasso dell'assegno di mantenimento, documentando il peggioramento delle condizioni economiche (mutuo proprio + prestito concesso all'ex moglie).
Quadro normativo
- L. 898/1970, art. 3 (legge sul divorzio): dopo almeno 12 mesi di separazione giudiziale ininterrotta (o 6 mesi se consensuale, come ridotto dal D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014), il coniuge può proporre ricorso per lo scioglimento del matrimonio; con una separazione dal 2010, i termini sono ampiamente superati.
- Art. 710 c.p.c.: consente la revisione delle condizioni di separazione in caso di sopravvenute circostanze rilevanti.
- Art. 9 L. 898/1970: in sede di divorzio è possibile chiedere al Tribunale di Roma la modifica o la soppressione dell'assegno divorzile in ragione di mutate condizioni economiche di uno o entrambi i coniugi.
Come funziona in pratica
- Il Tribunale di Roma è competente per territorio per entrambe le procedure.
- La strategia più efficiente è cumulare le due domande nel giudizio di divorzio: si chiede lo scioglimento del matrimonio e, nella stessa sede, si definisce l'assegno divorzile con importo ridotto rispetto al mantenimento in separazione.
- L'assegno divorzile ha presupposti più stringenti rispetto al mantenimento separativo: il giudice valuta l'autosufficienza economica dell'ex moglie, la durata del matrimonio e il contributo di ciascuno alla vita familiare.
- Il prestito documentato concesso all'ex moglie e il mutuo sulla propria abitazione sono sopravvenienze economiche rilevanti che il giudice può considerare per ridurre l'assegno.
- In alternativa, prima del divorzio, si può avviare un ricorso ex art. 710 c.p.c. per ottenere subito una riduzione del mantenimento durante la separazione, e poi procedere con il divorzio in un secondo momento.
Cosa conviene fare
- Raccogliere tutta la documentazione del prestito (contratto scritto, bonifici, quietanze) e del proprio mutuo (piano di ammortamento, estratti conto).
- Verificare la situazione economica attuale dell'ex moglie: se è lavorativamente autonoma, l'assegno divorzile potrebbe essere eliminato del tutto.
- Valutare con un avvocato a Roma quale percorso conviene: divorzio diretto con contestuale riduzione, o prima revisione ex art. 710 c.p.c. per un beneficio immediato.
- Considerare il divorzio congiunto (se vi è accordo con l'ex moglie sul nuovo assegno): è più rapido e meno costoso rispetto al contenzioso.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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