Stop mantenimento figlio a Monza: come fare?
Utente_MonzaedellaBrianza_4163 · 0 visualizzazioni
Buongiorno.,gentilmente avrei bisogno di alcuni chiarimenti riguardo l'assegno di mantenimento che verso mensilmente alla mia ex moglie per mia figlia che ormai a febbraio 2025 compie 25 anni, e non studia e tanto meno lavora, ed in questi ultimi 2/3 anni ha rifiutato 3 volte un offerta di lavoro . Vorrei sapere come fare per poter annullare il mantenimento . Nell'attesa di ricevere una vostra cortese risposta, porgo cordiali saluti [nome omesso]
Risposta diretta
Se tua figlia ha 25 anni, non studia e ha rifiutato ripetutamente offerte di lavoro concrete, hai fondamenti solidi per chiedere al Tribunale di Monza la cessazione dell'assegno di mantenimento. La giurisprudenza della Cassazione è chiara: l'obbligo non è illimitato nel tempo quando l'inerzia economica è imputabile al figlio stesso.
Quadro normativo
L'obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni è disciplinato dall'art. 337-septies c.c., che consente al giudice di disporre un assegno a favore del figlio non ancora economicamente indipendente. Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione (tra le più recenti: Cass. n. 3645/2023, Cass. n. 12952/2016), l'obbligo cessa quando:
- il figlio raggiunge l'indipendenza economica, oppure
- il mancato raggiungimento dell'indipendenza è causato dalla colpevole inerzia del figlio (rifiuto ingiustificato di opportunità lavorative adeguate).
Come funziona in pratica
- Si presenta un ricorso per modifica delle condizioni presso il Tribunale di Monza, sezione famiglia
- Nel ricorso si chiede la revoca dell'assegno per colpevole inerzia del figlio maggiorenne
- Si producono prove documentali delle tre offerte di lavoro rifiutate (email, lettere, testimonianze, annunci a cui era candidata)
- Si dimostra l'età (25 anni), l'assenza di percorso di studi e la mancanza di giustificazioni valide per non lavorare
- Il giudice valuta se l'inerzia è «colpevole e ingiustificata» e, in caso affermativo, revoca o sospende l'assegno
- La cessazione decorre di norma dalla data di deposito del ricorso, non retroattivamente
Cosa conviene fare
- Raccogli subito le prove delle offerte rifiutate: messaggi, email, nomi delle aziende, eventuali testimoni
- Non interrompere i pagamenti prima del provvedimento del tribunale: farlo unilateralmente ti esporrebbe a un'azione esecutiva da parte dell'ex moglie
- Rivolgiti a un avvocato specializzato in diritto di famiglia del foro di Monza, che conosce le prassi della sezione e può impostare il ricorso in modo mirato
- Valuta se richiedere anche la condanna della controparte alle spese, data la solidità dei presupposti
- Considera di documentare eventuali ulteriori rifiuti di lavoro che si verificano durante la causa: rafforzano la tua posizione
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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