Dimissioni giusta causa Torino: preavviso?
Utente_Torino_5709 · 1 visualizzazioni
Buongiorno in data 12/03/2019 ho dato dimissioni per giusta causa in quanto non percepivo retribuzione da tre mesi consecutivi più uno antecedente. Ho avviato tramite avvocato pratiche per vertenza ed ho avuto accesso alla naspi. L'azienda finalmente mi ha fornito i cedolini di febbraio e marzo Ho notato che non mi e stato erogato il mancato preavviso e corretto? ero impiegata 4 livello settore tessile da 27 anni cordiali saluti
Risposta diretta
No, non è corretto: nelle dimissioni per giusta causa il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, esattamente come se avesse licenziato il dipendente senza giusta causa. Il mancato inserimento nel saldo finale è un inadempimento ulteriore che puoi far valere in giudizio.
Quadro normativo
L'art. 2119 del Codice Civile stabilisce che, quando il dipendente si dimette per un inadempimento grave del datore — come il mancato pagamento della retribuzione per tre mesi consecutivi — la risoluzione del rapporto è imputabile al datore stesso. Le conseguenze dirette sono due:
- il lavoratore non è obbligato a prestare il periodo di preavviso
- il datore deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione delle settimane o dei mesi contrattualmente previsti
Come funziona in pratica
- Il mancato pagamento della retribuzione per tre o più mesi è un inadempimento grave, riconosciuto dalla Cassazione come giusta causa di dimissioni
- L'indennità sostitutiva del preavviso va calcolata moltiplicando la retribuzione mensile per il numero di mesi di preavviso previsti dal CCNL in base a livello e anzianità
- Questa voce deve comparire nel saldo finale o nel conteggio del TFR: se assente, si configura un ulteriore inadempimento datoriale
- I cedolini di febbraio e marzo ricevuti vanno confrontati con il prospetto del saldo finale per verificare che tutte le voci siano state liquidate correttamente
Cosa conviene fare
- Verifica subito con l'avvocato già incaricato se l'indennità sostitutiva del preavviso è stata inclusa nelle pretese della vertenza in corso: potrebbe essere sufficiente aggiungerla senza avviare un nuovo procedimento
- Consulta il CCNL Tessile applicato per calcolare la durata esatta del preavviso spettante al tuo livello e anzianità e quantificare l'importo
- Se la voce manca e la vertenza non la copre, l'avvocato può proporre separato ricorso al Tribunale del Lavoro di Torino
- Conserva cedolini, buste paga arretrate e tutta la documentazione della vertenza: sono prove fondamentali
- Attenzione alla prescrizione: i crediti da lavoro si prescrivono in 5 anni dalla cessazione del rapporto (art. 2948 c.c.), ma è bene non tardare
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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Qui non è tanto una questione di convenienza economica: rischi qualcosa di importante (una casa, un rapporto di lavoro, un debito o un’eredità) e un avvocato in genere si ripaga da solo. Per un caso così, aspettati un primo contributo per lo studio della documentazione se è complesso (indicativamente a partire da €150) — ma è una spesa che qui ha senso. Scrivici per un primo confronto.
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