Apprendistato: preavviso coincide con fine formazione?
Utente_Torino_4481 · 517 visualizzazioni
sono assunta in apprendistato. il 23 settembre finisce il periodo di formazione. il datore di lavoro ha deciso di recedere dal contratto. nella lettera di recesso c'è scritto "Siamo, tuttavia, spiacenti di doverLe comunicare che la scrivente, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge ex art. 2, c. 1, lett. m, d.lgs. 167/2011, non intende mantenerLa in servizio dopo tale termine e, pertanto, Le è data disdetta dal rapporto di lavoro rispettando il periodo di preavviso pari a 20 gg di calendario contrattualmente previsto; il Suo ultimo giorno di lavoro sarà pertanto il 23/09/2026 ed il rapporto intercorrente tra le nostre reciproche parti si intenderà definitivamente concluso con decorrenza dalla medesima data, senza necessità di comunicazione ulteriore." voglio capire se cio' è possibile, ovvero che il preavviso termini lo stesso giorno della fine della formazione. (CCNL Commercio 4 livello) inoltre sul contratto di assunzione non viene neanche specificata la data di termine
Risposta diretta
Sì, nella maggior parte dei casi è legittimo: il datore di lavoro può comunicare il recesso libero prima della scadenza dell'apprendistato, in modo che il preavviso maturato coincida esattamente con il termine del periodo formativo. Tuttavia, ci sono alcuni profili da verificare attentamente.
Quadro normativo
Il diritto del datore di recedere senza giusta causa al termine dell'apprendistato è previsto dall'art. 42, comma 4, del D.lgs. 81/2015 (il cosiddetto "Jobs Act"), che ha sostituito il D.lgs. 167/2011 citato nella lettera (quella norma è abrogata dal 2015). La sostanza non cambia: al termine del periodo formativo, entrambe le parti possono recedere liberamente, rispettando il preavviso previsto dal CCNL applicabile.
Il CCNL Commercio per il 4° livello prevede appunto un preavviso di 20 giorni di calendario, che risulta rispettato se la comunicazione è arrivata almeno 20 giorni prima del 23 settembre.
Come funziona in pratica
- Il recesso libero all'uscita dall'apprendistato NON richiede una giusta causa o giustificato motivo: è una facoltà prevista dalla legge
- La giurisprudenza prevalente ammette che il preavviso decorra durante il periodo formativo, purché il rapporto non si concluda prima della fine dell'apprendistato
- Il tuo ultimo giorno di lavoro è il 23 settembre, che coincide con la fine della formazione: questa circostanza è generalmente considerata valida
- La citazione del D.lgs. 167/2011 nella lettera è formalmente errata (norma abrogata), ma non invalida di per sé il recesso, poiché la sostanza è corretta
- L'assenza della data di termine nel contratto scritto è invece un profilo critico: il contratto di apprendistato deve contenere il piano formativo individuale e la durata, pena possibili irregolarità formali
Cosa conviene fare
- Verifica la data di invio della lettera: il preavviso di 20 giorni deve essere stato comunicato almeno il 3 settembre; se è arrivata dopo, potresti avere diritto all'indennità sostitutiva del preavviso per i giorni mancanti
- Richiedi copia del contratto completo: se la durata dell'apprendistato non è scritta, puoi sollevare un'eccezione formale tramite i patronati o un legale
- Presenta domanda di NASpI subito dopo il 23 settembre: il mancato mantenimento in servizio al termine dell'apprendistato ti dà diritto alla disoccupazione, come se fossi stata licenziata
- Contatta un sindacato o un CAF (a Torino puoi rivolgerti a CGIL, CISL o UIL) per una verifica gratuita della regolarità della procedura
- Se hai dubbi sulla regolarità formale, un avvocato del lavoro può valutare se ci siano i presupposti per contestare il recesso o ottenere almeno l'indennità sostitutiva
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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