Diritto Civile

Divorzio consensuale al comune con figlia invalida?

Utente_Torino_9848 · 7 visualizzazioni

Separazione consensuale tra coniugi in atto da 19 anni. Vita da separati in case diverse di proprietà di ciascuno. Presenza di 2 figlie autonome e maggiorenni di cui una con invalidità mentale. Percepisce reddito di inclusione. Si può pensare di fare il divorzio breve consensuale davanti all'ufficiale del comune ( costo 16 euro)?

Risposta diretta

Dopo 19 anni di separazione consensuale i requisiti temporali per il divorzio sono ampiamente soddisfatti, ma la presenza della figlia maggiorenne con invalidità mentale che percepisce il reddito di inclusione rischia di precludere la procedura davanti all'ufficiale di stato civile del comune.

Quadro normativo

La procedura di divorzio a costo minimo (€16 di marca da bollo) è disciplinata dall'art. 12 del D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014. Essa è ammessa solo in assenza di figli minori oppure di figli maggiorenni che siano incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Il requisito temporale (6 mesi di separazione consensuale) è invece garantito dalla L. 55/2015 sul divorzio breve.

Come funziona in pratica

  • La figlia con invalidità mentale che percepisce il reddito di inclusione (misura riservata a nuclei in condizione di fragilità economica) è presumibilmente considerata dalla legge come soggetto economicamente non autosufficiente
  • In presenza di tale condizione, la legge esclude espressamente la competenza dell'ufficiale di stato civile
  • La procedura al comune è invece percorribile se entrambe le figlie fossero del tutto autonome e non percepissero alcun sostegno pubblico legato alla non autosufficienza
  • La sussistenza dell'invalidità riconosciuta formalmente (es. verbale di invalidità civile, L. 104) rafforza ulteriormente questo ostacolo

Cosa conviene fare

  • Verificare la documentazione ufficiale sull'invalidità della figlia: il grado e la tipologia incidono sull'applicabilità della norma
  • Valutare la negoziazione assistita, alternativa al tribunale: due avvocati (uno per parte, anche lo stesso se d'accordo su tutto) assistono i coniugi nella stipula di un accordo, con costi ridotti rispetto al giudizio ordinario
  • Se non vi sono accordi patrimoniali complessi (assegno divorzile, trasferimenti immobiliari), anche la negoziazione assistita può concludersi rapidamente e a costi contenuti
  • Rivolgersi a un avvocato a Torino per una valutazione concreta del caso, in particolare per verificare se la condizione della figlia rientri nelle ipotesi ostative previste dalla legge

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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