Diritto Civile

Posti auto condominiali: quale quorum assemblea?

Utente_Anonimo_6868 · 17 visualizzazioni

Siamo un supercondominio con 9 palazzine ognuna con 4 APT due cantine 4 garage seminterrati. Il regolamento condominiale del 1984 redatto dal costruttore, già prevedeva stalli condominiali per i residenti. Vorrei proporre all'assemblea una ripartizione organizzata dei posti auto non personali che preveda un posto auto uguale per e la rimanenza suddivisa in base ai millesimi dei possessori. Abbiamo 84 posti auto sufficienti per tutti. I posti saranno usufruibili da tutti con il diritto di precedenza o l'obbligo di soccombenza e nessun posto è assegnato nominativamente ma saranno solo di pertinenza ad ogni palazzina. La proposta può essere approvata con un terzo dei millesimi?

Risposta diretta

Sì, la proposta può essere approvata con circa un terzo dei millesimi, ma solo in seconda convocazione e a condizione che venga qualificata come delibera di ordinaria amministrazione sull'uso delle parti comuni, non come innovazione.

Quadro normativo

Il riferimento principale è l'art. 1136 del Codice Civile, che disciplina le maggioranze assembleari:

  • Prima convocazione: maggioranza degli intervenuti + almeno 500 millesimi
  • Seconda convocazione: maggioranza degli intervenuti + almeno 1/3 dei millesimi (circa 333/1000)
  • Per le innovazioni rilevanti (art. 1120 c.c.): maggioranza degli intervenuti + 2/3 dei millesimi
Al vostro supercondominio si applica l'art. 1117-bis c.c. (introdotto dalla Legge 220/2012), che estende le norme condominiali ordinarie alle strutture con più palazzine. Poiché il regolamento del 1984 fu redatto dal costruttore, è verosimilmente un regolamento contrattuale: le clausole che limitano diritti individuali richiedono l'unanimità per essere modificate, mentre quelle di carattere organizzativo sono deliberabili a maggioranza.

Come funziona in pratica

  • La vostra proposta non assegna posti nominativamente né in via esclusiva permanente: è una disciplina turnante dell'uso delle aree comuni
  • In quanto tale, rientra nella regolamentazione dell'uso delle parti comuni ex art. 1138 c.c., non in un'innovazione
  • La delibera può quindi essere adottata con il quorum di seconda convocazione (1/3 dei millesimi + maggioranza degli intervenuti)
  • Il regolamento del 1984 prevedeva già stalli condominiali: la proposta non modifica diritti acquisiti, ma ne organizza l'uso
  • Per il supercondominio, la delibera deve essere assunta dall'assemblea del supercondominio, non dalle singole palazzine

Cosa conviene fare

  • Verifica il regolamento del 1984: controlla se contiene già criteri di ripartizione vincolanti; modificarli richiederebbe unanimità se limitativi di diritti individuali
  • Qualifica correttamente la delibera: nella convocazione, indica esplicitamente che si tratta di disciplina dell'uso delle aree comuni, non di un'innovazione
  • Redigi un regolamento d'uso scritto da allegare al verbale: specifica criteri di precedenza, rotazione per palazzina e modalità di gestione dei conflitti
  • Convoca correttamente l'assemblea del supercondominio: tutti i proprietari (o i loro delegati) di tutte le 9 palazzine devono essere convocati
  • Consulta un avvocato prima dell'assemblea per blindare la delibera da eventuali impugnazioni: un errore procedurale potrebbe annullarla entro 30 giorni ex art. 1137 c.c.

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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