Bollo auto 2019 per auto venduta all'estero: si paga?
Utente_Anonimo_3891 · 15 visualizzazioni
Mio marito ha avuto una auto che e stata venduta al estero nel 2014 e l'abbiamo radiata in Italia al luglio 2026! E arrivata una notifica di preavviso fermo amministrativo per l'auto che ha adesso se non paghiamo il bollo per anno 2019 per l'auto che e stata venduta al estero!La somma e di 340,02euro Come dobbiamo comportarci?? grazie del aiuto
Risposta diretta
Avete ottime possibilità di contestare questa richiesta: il credito per il bollo auto 2019 è quasi certamente prescritto, e comunque disponete della prova che il veicolo era già stato ceduto all'estero anni prima.
Quadro normativo
Il bollo auto è disciplinato dal D.P.R. n. 39/1953 e dal D.L. n. 953/1982, che fissano in 3 anni il termine di prescrizione per il recupero del tributo non pagato, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere versato. Per il bollo 2019, la prescrizione sarebbe maturata entro il 2022. Inoltre, chi vende un veicolo ha l'obbligo di comunicare il trasferimento o la destinazione all'estero per essere liberato dall'obbligazione tributaria, ma la responsabilità cessa oggettivamente con la prova della fuoriuscita del mezzo dal territorio nazionale.
Come funziona in pratica
- Il preavviso di fermo amministrativo è notificato dall'agente della riscossione (tipicamente Agenzia delle Entrate-Riscossione) prima di iscrivere il fermo sull'attuale veicolo di vostro marito
- Avete 30 giorni dalla notifica per presentare un'istanza in autotutela, cioè una richiesta formale di annullamento del debito
- L'istanza si invia direttamente all'agente della riscossione e all'ente creditore (la Regione competente per il bollo)
- I motivi di contestazione sono due, entrambi forti: (1) prescrizione triennale già maturata ben prima della notifica del 2026; (2) il veicolo era uscito dall'Italia nel 2014, come documentabile con atti di vendita o registrazione estera
- Se avete documenti della vendita all'estero (contratto, targa estera, certificato di esportazione o radiazione dal paese acquirente), allegateli all'istanza
Cosa conviene fare
- Non ignorare il preavviso: anche se il credito è contestabile, la mancata risposta porta all'iscrizione del fermo sul nuovo veicolo
- Raccogliete subito tutta la documentazione relativa alla vendita del 2014 (contratto, eventuale atto notarile estero, corrispondenza con l'acquirente)
- Preparate l'istanza in autotutela citando espressamente la prescrizione ex D.L. 953/1982 e allegando le prove della cessione all'estero
- Inviate l'istanza con raccomandata A/R o PEC all'agente della riscossione e per conoscenza alla Regione emittente, entro i 30 giorni
- Se l'istanza non viene accolta, potete presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica dell'atto definitivo: dato l'importo ridotto e la solidità delle eccezioni, un avvocato tributarista o un CAF possono assistervi a costi contenuti
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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