Diritto Civile

Offerta di conciliazione insufficiente: cosa fare?

Utente_Anonimo_7225 · 78 visualizzazioni

In breve , io e il mio datore di lavoro abbiamo la stessa volontà di interrompere il rapporto di lavoro (sono ind.settore chimico artigianale) io per cause di salute , studio e stress dell'ambiente di lavoro ,lui perchè appunto a causa della mia salute mi metto in mutua e sto seguendo un percorso terapeutico al serd , ma ho una cessione del quinto che voglio chiudere e allora ho chiesto una buona uscita che mi permetta di chiuderla circa 8000 euro e poter tornare a vivere sereno, loro mi hanno fatto un offerta citando articolo 6 dlgs 23/2015 ma è ampiamente insufficiente, il sindacato mi ha rimbalzato e mi ritrovo da solo , io ho bisogno di più soldi , qualcuno che mi rappresenti nella negoziazione che smonti il decreto che mi hanno citato

Risposta diretta

L'offerta che ti ha fatto il datore di lavoro ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 23/2015 non è obbligatoria: sei libero di rifiutarla e di trattare un importo superiore. Quella norma definisce una soglia minima di convenienza per il datore, non un tetto massimo per te.

Quadro normativo

Il D.Lgs. 23/2015 si applica ai lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti (generalmente dopo il 7 marzo 2015). L'art. 6 prevede che il datore possa offrire una somma esente da imposte e contributi in una sede protetta (Ispettorato Territoriale del Lavoro o sede sindacale) per chiudere la vicenda senza rischio di contenzioso. Se non accetti, il datore perde il vantaggio fiscale ma tu conservi integralmente il diritto a fare valere le tue ragioni.

Un elemento importante: se il licenziamento è collegato alle tue condizioni di salute, occorre verificare se il periodo di comporto previsto dal CCNL chimico artigianale è ancora in corso. Finché non è scaduto, il licenziamento per malattia è illegittimo e questo ti dà una leva negoziale significativa.

Come funziona in pratica

  • L'offerta ex art. 6 è una proposta: puoi contro-proporre un importo più alto, e il datore può accettare
  • La trattativa va conclusa in sede protetta (ITL o sede sindacale) per ottenere la piena validità liberatoria e i benefici fiscali per entrambe le parti
  • Se il licenziamento è motivato dalla malattia o dalla frequentazione del SERD, potrebbe configurare un licenziamento discriminatorio o illegittimo, il che aumenta il tuo potere contrattuale
  • Il sindacato che ti ha già rimbalzato non è l'unico: puoi rivolgerti a una sigla sindacale diversa che presti assistenza anche per le sedi protette
  • In alternativa, un avvocato del lavoro può assisterti direttamente nella negoziazione e, se necessario, impugnare il licenziamento

Cosa conviene fare

  • Non firmare nulla prima di aver capito esattamente cosa ti viene proposto e se il comporto è scaduto
  • Consulta un avvocato specializzato in diritto del lavoro: molti offrono un primo colloquio gratuito o a costo contenuto
  • Chiedi all'avvocato di valutare se sussistono profili di licenziamento discriminatorio legati alla tua salute: in quel caso la tua posizione negoziale è molto più forte
  • Rivolgiti all'Ispettorato Territoriale del Lavoro della tua provincia per capire come avviare una conciliazione assistita
  • Porta tutti i documenti: lettera di licenziamento o di proposta, buste paga, contratto, eventuali certificati medici e il riferimento alla cessione del quinto

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

Ti conviene contattare un avvocato?

Prima di pensare a una causa vera e propria, questa è più una domanda da un primo confronto: spesso basta capire cosa rischi davvero e quali strade hai, non serve subito un procedimento formale. Per i casi più articolati molti avvocati chiedono un contributo per lo studio della documentazione (indicativamente da €150). Scrivici: un parere veloce non costa nulla chiedere.

DOMANDE DI FOLLOW-UP

💬 Utente_Anonimo_5215

Se non accetto non mi licenziano e io voglio andarmene con tutto me stesso ma senza la cessione

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash

Risposta diretta

L'offerta che il tuo datore ti ha fatto citando l'art. 6 D.Lgs. 23/2015 non è un'imposizione di legge: puoi rifiutarla e trattare importi più alti. Quell'articolo fissa un minimo, non un massimo.

Quadro normativo

L'art. 6 del D.Lgs. 23/2015 (il cosiddetto Jobs Act, applicabile ai lavoratori con contratto a tutele crescenti) prevede che il datore di lavoro possa offrire al dipendente, al momento del licenziamento, una somma esente da tasse e contributi pari a una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di due e un massimo di diciotto. Accettare quell'offerta equivale a rinunciare a impugnare il licenziamento davanti al giudice. Ma la norma stabilisce un pavimento negoziale, non un tetto: nulla vieta alle parti di accordarsi su cifre superiori, specialmente quando entrambe vogliono chiudere il rapporto.

Come funziona in pratica

  • Se entrambe le parti sono d'accordo a interrompere il rapporto, si può formalizzare una risoluzione consensuale con un importo liberamente negoziato
  • La sede ideale per questo accordo è la conciliazione in sede protetta, ad esempio davanti alla Commissione di conciliazione dell'Ispettorato del Lavoro: rende l'accordo definitivo e non impugnabile da nessuna delle due parti
  • Senza un rappresentante, sei in posizione di debolezza: il datore sa che l'offerta minima potrebbe bastare a farti firmare
  • Un avvocato del lavoro può calcolare con precisione il TFR maturato, le ferie non godute, i ratei di tredicesima e negoziare una somma aggiuntiva sufficiente a coprire la tua cessione del quinto
  • Il fatto che il datore abbia interesse a chiuderla (per le tue assenze per salute) è un elemento a tuo favore nella trattativa: va usato, non ignorato

Cosa conviene fare

  • Consulta quanto prima un avvocato specializzato in diritto del lavoro: anche una sola consulenza ti consente di capire il reale potere negoziale che hai
  • Non firmare nessun documento finché non hai avuto una valutazione legale dell'offerta
  • Calcola esattamente di quanti soldi hai bisogno: TFR + eventuale indennità aggiuntiva fino a coprire i circa €8.000 per chiudere la cessione del quinto
  • Se il sindacato ti ha già rifiutato assistenza, puoi rivolgerti a un patronato diverso (INCA, ITAL, ACLI) oppure direttamente a uno studio legale specializzato
  • Non accettare la fretta del datore: finché non sei licenziato e non hai firmato nulla, il tuo potere negoziale è intatto

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

💬 Utente_Anonimo_6711

Non posso permettermi l'avvocato

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash

Risposta diretta

L'offerta del datore ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 23/2015 non è vincolante: puoi rifiutarla e controproporre la cifra che ti serve. La tua situazione — malattia attiva e percorso al SERD — potrebbe addirittura rendere il licenziamento nullo, dandoti una leva negoziale molto più forte di quanto pensi.

Quadro normativo

Il D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act) si applica ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015. L'art. 6 permette al datore di offrire una somma — pari a 1 mensilità per anno di servizio, minimo 2 e massimo 18 — come accordo stragiudiziale esente da tasse. Se accetti, rinunci a ogni tutela; se rifiuti, puoi impugnare il licenziamento.

Nel tuo caso sono però decisive altre due norme

  • L'art. 2110 del Codice Civile vieta il licenziamento durante la malattia fino al superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL del settore chimico artigianale. Se sei ancora in mutua e non hai esaurito quel limite, il licenziamento è impugnabile.
  • L'art. 124 D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti) tutela i lavoratori in trattamento per dipendenze: hai diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del percorso terapeutico, fino a un massimo di tre anni. Un licenziamento collegato al percorso SERD può essere nullo.

Come funziona in pratica

  • Puoi semplicemente non accettare l'offerta e rispondere per iscritto con la cifra che ti serve (€8.000)
  • Hai 180 giorni dalla ricezione del licenziamento per impugnarlo formalmente
  • Se sei ancora in malattia e non hai superato il comporto, il datore rischia molto ad averti licenziato
  • Se il licenziamento è collegato al percorso al SERD, la protezione dell'art. 124 D.P.R. 309/1990 è un argomento molto forte in sede di trattativa
  • Il datore sa che un licenziamento nullo gli costerebbe molto di più di €8.000: usalo come leva

Cosa conviene fare

  • Chiedi subito copia della lettera di licenziamento per iscritto: il motivo indicato è fondamentale
  • Rivolgiti a un patronato (INCA-CGIL, ITAL-UIL, ACLI, EPACA): l'assistenza nella trattativa è completamente gratuita e possono rappresentarti al posto tuo
  • Se un sindacato ti ha rifiutato, prova con un altro: ogni confederazione ha sportelli aperti anche a non iscritti
  • Chiedi una conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL): è gratuita ed è il tavolo ideale per ottenere l'importo che ti serve
  • Prima di firmare qualsiasi accordo, verifica di ricevere anche la NASpI (disoccupazione): se licenziato, ne hai diritto e vale mesi di sostegno al reddito

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

💬 Utente_Anonimo_4218

Non ho ancora ricevuto la lettera e non la riceverò se non accetto

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash

Risposta diretta

L'offerta di conciliazione che ti ha fatto il datore di lavoro citando l'art. 6 del D.Lgs. 23/2015 non è vincolante: sei libero di rifiutarla e di trattare una cifra più alta, soprattutto perché la tua situazione ti dà una leva negoziale concreta.

Quadro normativo

L'art. 6 del D.Lgs. 23/2015 (il cosiddetto Jobs Act, regime delle tutele crescenti) consente al datore di lavoro di proporre, in caso di licenziamento, una somma una tantum esente da tasse e contributi per evitare il contenzioso. Questa norma si applica però solo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015. Se sei stato assunto prima di quella data, il decreto non si applica al tuo rapporto e il tuo datore di lavoro lo sta citando impropriamente.

Inoltre, l'art. 2110 del Codice Civile tutela il lavoratore in malattia: finché non scade il cosiddetto periodo di comporto (il numero massimo di giorni di assenza per malattia previsto dal tuo CCNL del settore chimico artigianale), il datore di lavoro non può licenziarti validamente. Questo è un punto di forza importante nella trattativa.

Come funziona in pratica

  • L'offerta ex art. 6 è uno strumento a favore del datore di lavoro per chiudere la cosa senza rischi legali: se la accetti, rinunci a impugnare il licenziamento
  • Se la rifiuti, il datore di lavoro si trova davanti a una scelta: licenziarti (con tutti i rischi di un licenziamento impugnabile) oppure trattare una cifra più alta
  • Finché sei in malattia e nel periodo di comporto, non può licenziarti: questo rallenta i suoi piani e aumenta il tuo potere contrattuale
  • Una risoluzione consensuale del rapporto formalizzata davanti all'Ispettorato del Lavoro ti consentirebbe di ottenere la cifra concordata e, in molti casi, di accedere comunque alla NASpI (sussidio di disoccupazione)

Cosa conviene fare

  • Non firmare nulla prima di aver parlato con un avvocato giuslavorista: ti costerà una parcella, ma può aiutarti a ottenere molto di più
  • Chiedi all'avvocato di verificare se il D.Lgs. 23/2015 si applichi davvero al tuo contratto in base alla data di assunzione
  • Usa la malattia come leva: finché sei in comporto, hai tempo per trattare senza fretta
  • Verifica nel tuo CCNL chimico artigianale quanti giorni di comporto ti spettano: quella è la scadenza entro cui il datore di lavoro può aspettare prima di agire
  • Considera di proporre una risoluzione consensuale con accordo scritto davanti all'Ispettorato, che tuteli entrambe le parti e ti permetta di accedere agli ammortizzatori sociali

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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