Voltura acqua non fatta dall'inquilino: cosa fare?
Utente_Anonimo_1586 · 168 visualizzazioni
È il caso di mancata voltura contatore acqua nuovo inquilino a danno del vecchio che pur avendo fatta richiesta di cessazione contratto non si è perfezionato in quanto l' immobile non era più nella sua disponibilità per cui si è provveduto ad apporre i sigilli al contatore. Il nuovo inquilino nonostante le insistenze non ha ancora provveduto alla voltura, anche se ha eseguito il passaggio di luce e gas
Risposta diretta
Il nuovo inquilino è obbligato a intestarsi il contratto idrico: il rifiuto o il ritardo configura un comportamento illecito che può esporre il vecchio titolare a danni risarcibili. Chi ha lasciato l'immobile può tutelarsi sia nei confronti del gestore idrico sia, in sede civile, nei confronti dell'inquilino inadempiente.
Quadro normativo
Il contratto di fornitura idrica è un contratto di somministrazione disciplinato dagli artt. 1559 e ss. del Codice Civile. Finché la voltura non viene perfezionata, il titolare originario del contratto rimane formalmente responsabile verso il gestore per eventuali consumi o oneri fissi, anche se non occupa più l'immobile. La richiesta di cessazione presentata dal vecchio titolare, rimasta senza esito per cause a lui non imputabili (immobile non più nella sua disponibilità), interrompe però la sua responsabilità per i consumi successivi, sempre che sia documentata. Il sigillo apposto al contatore dal gestore è una misura cautelare che non esonera l'inquilino subentrante dall'obbligo di volturare il contratto a proprio nome.
Come funziona in pratica
- Il gestore idrico può addebitare quota fissa o costi di riallaccio al vecchio titolare finché il contratto non è formalmente chiuso o volturato
- La richiesta di cessazione documentata (con data certa) costituisce prova dell'assenza di colpa e può essere usata per contestare qualsiasi addebito successivo alla data di abbandono dell'immobile
- Il fatto che il nuovo inquilino abbia già eseguito la voltura di luce e gas dimostra che conosce la procedura e il rifiuto per l'acqua è deliberato
- Il gestore idrico può rifiutarsi di aprire un nuovo contratto intestato all'inquilino finché quello precedente non viene formalmente chiuso o ceduto
Cosa conviene fare
- Inviare una diffida formale al nuovo inquilino tramite raccomandata A/R o PEC, indicando un termine (di norma 15 giorni) entro cui eseguire la voltura, con avvertimento di azione legale
- Contattare il gestore idrico con copia della richiesta di cessazione già presentata, chiedendo per iscritto di essere formalmente esclusi da qualsiasi addebito a partire dalla data di abbandono dell'immobile
- Conservare tutta la documentazione: richiesta di cessazione, comunicazioni al gestore, verbale di apposizione dei sigilli e le insistenze già rivolte all'inquilino
- Se il nuovo inquilino continua a ignorare la diffida, è possibile agire in sede civile per ottenere il risarcimento di eventuali danni (bollette, spese legali, disagi) ex art. 1218 c.c. per inadempimento contrattuale o ex art. 2043 c.c. per fatto illecito
- Valutare il coinvolgimento del proprietario dell'immobile (se diverso dal vecchio inquilino), che potrebbe inserire l'obbligo di voltura come clausola del contratto di locazione e sollecitare il nuovo conduttore
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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