Ferie illegittime dopo INAIL: si può dimettersi?
Utente_Anonimo_8276 · 26 visualizzazioni
Dopo la chiusura di un infortunio inail ,comunico circa una settimana prima all' azienda che il giorno 9 settembre posso rientrare a lavoro ,mi viene prenotata la visita dal medico competente il giorno 11 settembre e mi viene comunicato il giorno 16 settembre l'esito . Questo lasso di tempo il datore di lavoro mi imputa le ferie comunicato tramite messaggio , io chiedo il perché ferie e mi viene risposto perché non puoi lavorare . Avendo fatto ricorso inail e riaperto il caso tramite legale, viene mandata una pec all' azienda a titolo informativo per riapertura , e per il fatto che non è la giusta procedura imputare in tal periodo le ferie e che andavano ripristinate. Mi viene mandato il cedolino di paga dove trovo il periodo suddetto ferie per 7 giorni , viene fatta una nuova comunicazione dal mio legale per lo stesso motivo e in via pec , la risposta dice che loro mi hanno informato e di conseguenza regolare e che le mie affermazioni siano inesatte . Ora io visto tutto pisso dare dimissione per giustificato motivo o debbo fare l' iter del preavviso , visto che a giorni debbo rientrare ?
Risposta diretta
L'imputazione delle ferie nel periodo tra la tua comunicazione di disponibilità (9 settembre) e il completamento della visita medica (16 settembre) è verosimilmente illegittima. La condotta del datore, reiterata e confermata per iscritto, potrebbe integrare una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., consentendoti di recedere immediatamente senza obbligo di preavviso.
Quadro normativo
L'art. 2119 c.c. disciplina le dimissioni per giusta causa: quando il datore commette un grave inadempimento contrattuale tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, il lavoratore può recedere immediatamente senza rispettare il periodo di preavviso previsto dall'art. 2118 c.c. e dal CCNL applicabile. Sul fronte delle ferie, l'art. 2109 c.c. consente al datore di fissarne il periodo, ma non gli permette di imporle quando il lavoratore è disponibile a lavorare e il mancato rientro dipende da una visita medica obbligatoria — organizzata dal datore stesso in adempimento del D.Lgs. 81/2008 — per il giudizio di idoneità al rientro da infortunio. Infine, le dimissioni devono essere presentate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (dimissioni telematiche, D.Lgs. 151/2015, art. 26).
Come funziona in pratica
- La visita medica al rientro da infortunio è un obbligo del datore: il ritardo tra il 9 e il 16 settembre è imputabile a lui, non a te
- Il periodo di disponibilità al lavoro non prestata per causa del datore va retribuito normalmente, non addebitato come ferie
- Le PEC inviate dal tuo legale costituiscono formale messa in mora dell'azienda
- Il rifiuto di ripristinare le ferie e la risposta sprezzante dell'azienda aggravano la condotta
- La giusta causa si valuta caso per caso: occorre un grave inadempimento che renda intollerabile la continuazione del rapporto; la reiterazione del comportamento e l'atteggiamento ostile pesano a tuo favore
Cosa conviene fare
- Valuta con il tuo legale — che già segue il caso e conosce tutti i dettagli — se la condotta complessiva integra giusta causa ex art. 2119 c.c.
- Se sì: puoi dimetterti immediatamente senza preavviso, hai diritto al TFR e, indicando espressamente nella comunicazione "per giusta causa" con i relativi motivi, puoi accedere alla NASpI
- Se non raggiunge la soglia della giusta causa: dovrai rispettare il preavviso contrattuale, ma puoi comunque agire per il ripristino delle ferie e il risarcimento del danno
- Invia le dimissioni esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro: lettera, email o messaggio non sono validi
- Conserva tutti i messaggi, le PEC, i cedolini e le comunicazioni del legale: sono le tue prove principali
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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