Diritto Civile

Assenza ingiustificata per ottenere il licenziamento: si ha diritto alla NASpI?

Utente_Anonimo_8244 · 634 visualizzazioni

assenza ingiustificata per ottenere licenziamento, per disperazione dopo mesi di malattia, limitazioni del medico competente non sufficienti nella realtà lavorativa, ricorso asl perso

Risposta diretta

Assentarsi senza giustificazione per provocare il licenziamento è una strategia rischiosa: se il datore di lavoro irroga un licenziamento disciplinare per giusta causa, in linea di principio hai diritto alla NASpI, ma l'intero contesto va valutato con attenzione perché ci sono insidie concrete.

Quadro normativo

La situazione tocca più norme

  • D.Lgs. 81/2008, art. 42 — se il medico competente dichiara un'idoneità parziale o con limitazioni, il datore di lavoro è obbligato ad adibire il lavoratore a mansioni compatibili; ignorare le prescrizioni è una violazione della normativa sulla sicurezza
  • Statuto dei Lavoratori, art. 7 — il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata richiede una contestazione formale e un iter procedurale
  • D.Lgs. 22/2015 — la NASpI è erogata in caso di disoccupazione involontaria; il licenziamento disciplinare (anche per assenza) rientra, le dimissioni o l'abbandono del posto no
  • Codice Civile, art. 2087 — il datore ha l'obbligo di tutelare l'integrità fisica del lavoratore

Come funziona in pratica

  • Se l'assenza ingiustificata supera la soglia prevista dal CCNL applicato, il datore può irrogare il licenziamento per giusta causa → accesso alla NASpI possibile
  • Il rischio principale è che il datore qualifichi la situazione come abbandono volontario del posto di lavoro, il che esclude la NASpI
  • Il medico competente inadeguato è un elemento chiave: se le limitazioni prescritte non erano rispettate nella realtà lavorativa, il datore poteva essere inadempiente ai sensi del D.Lgs. 81/2008
  • Il ricorso ASL perso chiude una via di contestazione ufficiale, ma non esaurisce tutti i rimedi
  • Resta percorribile un ricorso al giudice del lavoro per chiedere l'accertamento dell'inadempimento del datore sulle prescrizioni di idoneità

Cosa conviene fare

  • Verifica lo stato del licenziamento: hai ricevuto una lettera formale di licenziamento disciplinare? Se sì, la NASpI è richiedibile all'INPS entro 68 giorni
  • Raccolta documentazione: conserva tutta la documentazione del medico competente, le prescrizioni di idoneità, eventuali comunicazioni al datore sulle difficoltà lavorative reali
  • Non presentare dimissioni: se ancora in corso, evita di rassegnare le dimissioni — perderesti ogni diritto alla NASpI
  • Consulta un avvocato del lavoro: la sovrapposizione tra inidoneità parziale non rispettata, assenza ingiustificata e ricorso ASL richiede una strategia personalizzata; potrebbe esistere la base per una conciliazione o un ricorso al Tribunale del Lavoro
  • Valuta l'inidoneità alla mansione: se le condizioni di salute sono documentate e le prescrizioni erano inadeguate, un legale può costruire un percorso verso le dimissioni per giusta causa (tutelate e con NASpI) anziché il licenziamento disciplinare

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

DOMANDE DI FOLLOW-UP

💬 Utente_Anonimo_3816

Ma se non rientra al lavoro il titolare può per legge tenere una persona senzastipendiarla

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash

Risposta diretta

Sì, durante un'assenza ingiustificata il datore di lavoro può legalmente sospendere lo stipendio: nessuna prestazione lavorativa significa nessuna retribuzione. Se l'assenza prolungata porta al licenziamento per giusta causa, il lavoratore ha in linea di principio diritto alla NASpI, ma INPS può effettuare controlli sulla volontarietà del comportamento.

Quadro normativo

Il principio "no lavoro, no paga" deriva dall'art. 2094 c.c. e dall'art. 2110 c.c. (che tutela solo le assenze per malattia certificata, non quelle ingiustificate). Il licenziamento per assenze reiterate non giustificate è disciplinato dai CCNL di categoria, che fissano il numero di giorni oltre il quale scatta il recesso per giusta causa. La NASpI è regolata dal D.Lgs. 22/2015: spetta in caso di disoccupazione involontaria, categoria in cui rientra il licenziamento per giusta causa — incluso quello per assenza ingiustificata.

Come funziona in pratica

  • Durante l'assenza ingiustificata il datore non eroga la retribuzione e può avviare la procedura disciplinare (contestazione scritta)
  • Il CCNL di riferimento stabilisce dopo quanti giorni consecutivi di assenza ingiustificata è possibile licenziare per giusta causa (spesso 3-5 giorni lavorativi)
  • Il licenziamento per giusta causa è senza preavviso e senza indennità sostitutiva del preavviso
  • Dopo il licenziamento, il lavoratore può fare domanda di NASpI entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto
  • INPS può aprire un'istruttoria se sospetta che l'assenza fosse volontaria e strumentale ad ottenere il sussidio: in quel caso può negare o revocare la prestazione
  • La situazione descritta (malattia pregressa, limitazioni del medico competente non rispettate in concreto, ricorso ASL) costituisce però un contesto che può essere documentato a propria tutela

Cosa conviene fare

  • Non agire da soli: la strategia dell'assenza volontaria è rischiosa; valuta prima con un avvocato del lavoro se esistono tutele attivabili (inidoneità parziale, cambio mansioni, mobbing)
  • Raccogliere tutta la documentazione medica: cartelle cliniche, certificati del medico competente, verbali ASL — servono sia per eventuali contestazioni sia per l'istruttoria INPS
  • Se il licenziamento è già avvenuto o imminente, presentare domanda NASpI entro 68 giorni dalla data di cessazione
  • Valutare se sussistono i presupposti per impugnare il licenziamento (art. 6 L. 604/1966) entro 60 giorni: potrebbe trasformarsi in una tutela economica più vantaggiosa della NASpI
  • Contatta uno sportello sindacale o un patronato (INCA, CAAF) per supporto gratuito nella domanda INPS

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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