Morso cane a Modena: risarcimento per l'azienda
Utente_Modena_7431 · 1 visualizzazioni
Abbiamo richiesto i danni subiti come azienda per retribuzione erogata a vuoto in merito ad un infortunio occorso ad un ns. dipendente, il quale è stato morso dal suo cane. Il dipendente in questione ha in corso una polizza sul cane per rc terzi, oltre ad altre coperture familiari, l'assicurazione direttamente (non il liquidatore) ci ha risposto no x c.c. 2043. Chiedevamo un parere in quanto ci pare strano visto che sono pratiche solite inps.
Risposta diretta
L'azienda ha diritto a richiedere il rimborso della retribuzione versata durante l'assenza del dipendente: è un danno patrimoniale risarcibile nei confronti del proprietario dell'animale. Il rifiuto dell'assicurazione fondato sull'art. 2043 c.c. è contestabile, perché la norma applicabile è l'art. 2052 c.c., che stabilisce una responsabilità oggettiva del custode dell'animale — senza bisogno di provare la colpa.
Quadro normativo
Le norme rilevanti sono
- Art. 2052 c.c. — il proprietario o custode dell'animale risponde dei danni causati dallo stesso, salvo prova del caso fortuito. Non è necessario dimostrare alcuna negligenza: la responsabilità è oggettiva.
- Art. 2043 c.c. — responsabilità aquiliana generica, che richiede invece la prova del dolo o della colpa. L'assicurazione cita questa norma, ma è quella meno favorevole al danneggiato e non è quella primaria nei danni da animali.
- Art. 1916 c.c. — surroga dell'assicuratore: se la polizza RC terzi copre il sinistro, il danneggiato (l'azienda) può agire direttamente.
- Artt. 10-11 DPR 1124/1965 — la surroga INPS riguarda le indennità erogate dall'Istituto, non la retribuzione a carico del datore; l'azienda agisce dunque in proprio come terzo danneggiato.
Come funziona in pratica
- L'azienda è un terzo danneggiato che ha subito un danno patrimoniale diretto: le retribuzioni pagate durante l'assenza causata dall'infortunio.
- Il nesso causale da dimostrare è: morso del cane → assenza del dipendente → retribuzione erogata senza controprestazione lavorativa.
- La polizza RC terzi del dipendente copre per legge i danni causati dal cane a terzi; l'azienda rientra pienamente in questa categoria.
- Il richiamo dell'assicurazione al solo art. 2043 è tecnicamente scorretto: l'art. 2052 c.c. è la lex specialis e non richiede prova di colpa, rendendo molto più agevole il risarcimento.
Cosa conviene fare
- Inviare una diffida formale all'assicurazione citando esplicitamente l'art. 2052 c.c. e contestando la motivazione del diniego basata sul solo art. 2043.
- Allegare alla diffida: documentazione medica dell'infortunio, buste paga relative al periodo di assenza, comunicazioni con l'INPS e conteggio analitico del danno subito.
- Se l'assicurazione non risponde o conferma il diniego, presentare un esposto all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) per gestione scorretta del sinistro.
- In caso di persistente rifiuto, valutare l'azione giudiziale davanti al Tribunale di Modena, che ha competenza sia per valore che per territorio.
- Farsi assistere da un avvocato per la redazione della diffida e per la quantificazione precisa del danno, incluse eventuali spese accessorie oltre alla retribuzione.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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