Conto pignorato con assegno unico: cosa fare?
Utente_Anonimo_7915 · 7 visualizzazioni
A luglio mi è stato pignorato il conto corrente per un debito di 10000. Sul conto c'erano solo 40€ ma a giugno mi e stato accreditato l assegno unico per un totale di 800euro
Risposta diretta
L'assegno unico universale è per legge impignorabile: il creditore non aveva diritto a bloccarlo. Se quella somma di 800 € è stata colpita dal pignoramento, puoi opporti e ottenerne la liberazione.
Quadro normativo
Due norme si applicano al tuo caso
- Art. 545 c.p.c. (Codice di Procedura Civile) — elenca i crediti impignorabili o pignorabilii solo in misura ridotta, tra cui le somme di natura assistenziale e previdenziale.
- D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 — ha istituito l'assegno unico universale per i figli a carico e ne ha stabilito espressamente il carattere di beneficio assistenziale non pignorabile.
Come funziona in pratica
- Il creditore ha notificato un atto di pignoramento presso terzi alla tua banca, che ha bloccato il saldo disponibile.
- La banca è obbligata a dichiarare le somme presenti, ma non è tenuta a filtrare automaticamente quelle impignorabili.
- Se sul conto risultavano accreditati 800 € da assegno unico (riconoscibile dalla causale INPS), quella somma non avrebbe dovuto essere vincolata.
- Hai 20 giorni dalla notifica del pignoramento per proporre opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) davanti al Tribunale competente, chiedendo al giudice di escludere le somme protette.
Cosa conviene fare
- Recupera subito la documentazione: estratto conto che mostra l'accredito INPS di giugno con causale assegno unico, e copia dell'atto di pignoramento notificato.
- Verifica la data di notifica: i 20 giorni per opporsi decorrono da quel momento — agisci senza ritardo.
- Scrivi alla banca chiedendo per iscritto quali somme sono state vincolate e a quale titolo.
- Rivolgiti a un avvocato per depositare l'opposizione all'esecuzione: il giudice può sospendere il pignoramento in via d'urgenza e poi dichiararlo inefficace sulle somme assistenziali.
- Se il termine dei 20 giorni fosse già scaduto, valuta con l'avvocato l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali, oppure un'istanza di riduzione del pignoramento.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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