Quali sono le sanzioni per il reato di plagio

Il bene giuridico tutelato è la paternità intellettuale di un’opera dell’ingegno e la libertà di disporne come più aggrada all’autore.

sanzioni plagio

1. Cosa si intende per plagio?

Per plagio s’intende quell’operazione mediante la quale un’opera viene riprodotta in modo tale da ottenere un’indebita attribuzione ad altri e non all’autore. L'istituto è previsto da una legge ad hoc ossia Legge, 22/04/1941 n° 633 soprattutto agli articoli da 171 a 174-ter. La predetta legge è stata modificata dai decreti legislativi n. 518 del 29.12.1992, n. 685, del 16.11.1994, n. 204, del 15.03.1996, n. 169, del 6.05.1999

2. Quando si può parlare di commesso plagio?

Si può parlare di plagio quando si raggiunge lo scopo descritto sopra. Ciò può avvenire in diversi modi:

  • riproducendo, trascrivendo, recitando in pubblico, diffondendo, vendendo o mettendo in commercio un’opera altrui o rivelandone il contenuto prima che sia reso pubblico, o introducendo in Italia esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;
  • mettendo a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;
  • rappresentando, eseguendo o recitando in pubblico o diffondendo, con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. Per rappresentazione o esecuzione vanno ricomprese la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche;
  • riproducendo un numero di esemplari o eseguendo o rappresentando un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello autorizzato;
  • ritrasmettendo su filo o per radio o registrando in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smerciando i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Tutte queste condotte sono ancora considerate reati e non depenalizzate con le varie legge susseguitesi negli anni.

3. Che pene rischia chi commette plagio?

Non esiste nel nostro ordinamento una definizione chiara che distingua il plagio dalla contraffazione. È bastante commettere una delle condotte sopradescritte per commettere plagio.

Vi possono essere pene sia civili che penali per il plagio. 

Le sanzioni civilistiche consistono nel risarcimento del danno, oltre, se richiesta, alla rimozione o distruzione degli esemplari che costituiscono l’illecito;

Le sanzioni penali ineriscono al reato di plagio, perseguibili di ufficio. Detto aspetto rende irrilevante la presentazione di una querela alle autorità competenti da parte dell’autore danneggiato. La denuncia per il reato di plagio, come per gli altri reati collegati al diritto d’autore, si prescrive in cinque anni essendo una contravvenzione.

4. Cosa si deve fare per tutelarsi da chi commette plagio?

Come s’è detto sopra il soggetto danneggiato da condotte di plagio può tutelarsi in sede civile e/o in sede penale.

Se si inizia un procedimento penale, il soggetto offeso può decidere di restare inerte o costituirsi parte civile per vedere, in sede penale, riconosciuta la sua qualifica di soggetto danneggiato e ottenere un risarcimento. La sussistenza di un reato astrattamente configurabile autorizza la richiesta di danni morali ex art. 2059 cc.

Se invece il soggetto vuole tutelarsi in sede civile ha più opzioni. La prima è sempre legata all’accertamento della titolarità del suo diritto d’autore. Può costituire oggetto di autonomo procedimento civile oppure essere prodromico alla richiesta di risarcimento danni e/o alla domanda di inibitoria dell’attività che viola il diritto d’autore e/o alla rimozione o distruzione degli esemplari che costituiscono l’illecito;

In questo caso il soggetto leso deve dimostrare:

  • l’esistenza un danno;
  • che il comportamento del plagiante sia stato doloso o colposo;
  • che quest’ultimo sia causalmente collegabile al danno subìto;
  • che questo pregiudizio si traduca in un danno di natura patrimoniale.

5. Il plagio, secondo i giudici italiani

Sul tema del plagio è recentemente intervenuta la Sezione Prima della Cassazione civile con la sentenza del 26/01/2018, n. 2039, secondo la quale i giudici, chiamati a decidere sul plagio di un’opera figurativa, debbono osservare i seguenti principi:

a. Verificare che l'opera originale presenti i caratteri dell'«originalità creativa», sia pure in minima parte, poiché la legge non tutela l’idea in sé ma «la sua forma espressiva, attraverso cui si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale»;

b. Fondare il giudizio su una «valutazione complessiva e sintetica, non analitica, delle opere in confronto». In altre parole, l’esame che deve compiere il giudice è di tipo «comparativo degli elementi essenziali delle opere» stesse, attraverso il riscontro delle eventuali difformità, ma dovendo «valutare il risultato globale», o l'effetto unitario;

c. Escludere che vi sia plagio quando le due opere prese in considerazione, pur condividendo l’idea di ispirazione, «si differenzino negli elementi essenziali, che ne caratterizzano la forma espressiva»;

d. Affermare che vi è plagio, invece, quando dal confronto tra le opere, «emerge che non vi è scarto semantico, idoneo a conferire alla seconda un diverso e proprio significato artistico», ossia quando la seconda opera ha “attinto” dalla prima il nucleo essenziale, «ricalcandone gli elementi creativi, non essendo invece sufficienti elementi originali di mero dettaglio rispetto a quelli dell'originale»

Un altro tema, su cui le corti italiane si sono concentrate negli ultimi anni ha a che fare con la differenza, come già detto sopra poco chiara in punto di diritto, tra il plagio e la contraffazione. Secondo il Tribunale di Milano, per esempio, ciò che distingue il plagio dalla contraffazione è l’elemento economico, prevalente nella seconda e solo eventuale nel primo: in altre parole, mentre il contraffattore non ha alcuna pretesa di paternità sull’opera (cioè, non reclama i diritti morali sull’opera, che riconosce spettare all’ingegno altrui e che si “limita” a sfruttare economicamente), il plagiario intende proprio «vantare la paternità di un'opera non propria» (Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 04/07/2017, n. 7480).

Come approfondiremo in seguito, nei giudizi aventi ad oggetto il plagio un ruolo fondamentale è giocato dai consulenti tecnici d’ufficio eventualmente nominati dai giudici con il compito di accertare la natura plagiaria o meno delle opere.

6. Il Gabibbo, Albano E Michael Jackson: Storie Di Plagi Che… Plagi Non Erano

Tutti noi conosciamo il pupazzo rosso ideato da Antonio Ricci che, nel corso degli anni è diventato la mascotte del programma «Striscia la Notizia» su Canale 5. In pochi, tuttavia, sanno che il Gabibbo è stato oggetto di una lunga e tribolata vicenda processuale, che si è conclusa solo circa un anno fa. Nel 2003, infatti, una società italiana ora fallita, in quanto titolare dei diritti di sfruttamento della mascotte della Western Kentuky University, denominata Big Red citava in giudizio la Fininvest, Giochi Preziosi e una serie di altri soggetti legati al Gabibbo, deducendo che lo stesso fosse in realtà un plagio della mascotte americana.

Effettivamente, il Gabibbo e Big Red sono molto simili. Da ciò non si può automaticamente concludere che l’uno sia il plagio dell’altro. Infatti, in primo grado il Tribunale di Ravenna rigettava le pretese attoree, con una sentenza che veniva confermata in Appello.

La controversia, finita poi davanti alla Cassazione, è stata (per quel che interessa in questa sede) definita con una sentenza che, confermando le argomentazioni della Corte d’Appello di Bologna, ha affermato tra le altre cose che

a) Vada «escluso il carattere creativo», di Big Red, poiché «caratterizzato da linee e soluzioni grafiche semplici e banali», che non si discostano «in modo rilevante da altri pupazzi comunemente conosciuti, quali Barbapapà ed Elmo dei Muppets»;

b) in ogni caso, il Gabibbo è «un pupazzo sufficientemente differenziato nella forma complessiva del corpo, meglio definito rispetto al Big Red, con particolare riferimento al volto e alle gambe». (Cass. Civ., Sez. I, Sent. 11 gennaio 2017, n. 503) Questo è solo un esempio di come le Corti italiane si approccino al tema del plagio.

Un altro caso altrettanto famoso è rappresentato dalla nota controversia che vide parte, da un lato, il cantautore italiano Al Bano e dall’altra Michael Jackson. In particolare, Al Bano aveva citato in giudizio lo showman americano, deducendo che la nota canzone “Will you be there” di quest’ultimo fosse in realtà un plagio di un brano, sicuramente meno noto, di Albano e di Romina Power dal titolo “I cigni di Balaka”.

Benché, effettivamente, all’ascolto le due canzoni risultino caratterizzate da evidenti similarità melodiche, la Corte di Appello di Milano, riformando la pronuncia di primo grado favorevole ad Albano, ha affermato che in un giudizio di plagio non sia tutelabile quel brano di musica leggera che «per la semplicità della melodia, simile a numerosi precedenti, sia carente del requisito dell'originalità» (nel caso di specie, i consulenti tecnici d’ufficio avevano ravvisato numerosi precedenti melodici nelle canzoni «Bless you», «Darlin», «Dum de Dum», «Tall Hope» e «Just another Day wasted away» più risalenti nel tempo) (Corte d'Appello Milano, 24/11/1999).

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