Come costituire una società sportiva dilettantistica

Cerchiamo di capire come si può creare una società sportiva dilettantistica.

1. Società e associazione sportiva dilettantistica: due realtà differenti?

Si sente parlare spesso di società o, in alternativa, di associazione sportiva dilettantistica, ma è importante cercare di capire se si fa riferimento a due concetti differenti.

A tale domanda occorre rispondere in senso affermativo, in quanto si tratta di due enti – società ed associazione – aventi una diversa forma giuridica: ciò significa che si tratta di due modalità differenti di svolgimento della propria attività.

Parlando in generale di società ed associazione, infatti, possiamo innanzi tutto sottolineare che in entrambi i casi si tratta di un contratto concluso da più persone, c.d. contratto plurilaterale, aventi uno scopo in comune, scopo per la cui realizzazione viene costituita una specifica organizzazione. Ciò che distingue le associazioni dalle società è tuttavia proprio lo scopo perseguito, in quanto le associazioni perseguono scopi non aventi natura economica, mentre le società si dotano di scopi tendenzialmente lucrativi.

Per l’associazione sportiva dilettantistica (Asd) può confermarsi quanto detto sinora, quindi si tratta di un’organizzazione senza finalità di lucro, stabilmente creata al fine di gestire attività sportive. La società sportiva dilettantistica (Ssd), invece, è una società di capitali, e non un’associazione, ma anch’essa non ha finalità di lucro e tale caratteristica è dovuta al fatto che l’attività di cui si occupa – l’attività sportiva dilettantistica – presenta alcune particolarità.

Ricordiamo infatti che non si tratta di attività sportiva professionistica, la quale è svolta da determinati soggetti a titolo oneroso ed in modo continuativo, bensì di attività sportiva dilettantistica, la quale non è svolta a livello professionale, ma appunto per diletto, per divertimento e passione.

Proprio le particolarità che connotano l’attività sportiva dilettantistica consentono alla stessa di godere di una disciplina di favore, soprattutto per quanto concerne il regime fiscale.

Tralasciando l’associazione sportiva dilettantistica, vediamo quindi in che modo si può costituire una società sportiva dilettantistica.

1.1 Quale scegliere?

Ipotizziamo di essere appassionati di sport e voler aprire una palestra: conviene optare per un’associazione sportiva o piuttosto per una società?

La scelta dell’una o dell’altra ipotesi comporta alcune conseguenze.

Nel caso in cui si decidesse di aprire un’associazione, la palestra sarebbe di tutti gli associati, i quali nominano un presidente, il quale potrebbe anche cambiare nel corso degli anni; il presidente, infatti, non è il proprietario della palestra.

Laddove si optasse invece per la società sportiva, vi è invece un proprietario, ma, a differenza di quanto accade per le società di capitali, nella società sportiva dilettantistica non vi è alcuna ripartizione degli utili, poiché, come detto, si tratta di società senza fini di lucro. Trattandosi di società, inoltre, l’organizzazione godrebbe di un’autonomia patrimoniale perfetta, quindi degli eventuali debiti si risponde esclusivamente con il patrimonio della società senza ricorrere a quello personale dei soci, contrariamente a quanto può accadere per le associazioni.

Si può quindi affermare che nel caso in cui si tratti di impianti di un certo tipo, aventi entrate economiche rilevanti, meglio sarebbe ricorrere alla forma societaria, soprattutto se si vuole gestire l’impianto sportivo in qualità di proprietario e non di semplice presidente di un’associazione.

2. La disciplina della società sportiva dilettantistica

Tale figura societaria è stata introdotta dal legislatore nel 2002, specificando innanzi tutto che si tratta di società di capitali non aventi fine di lucro ed alle quali può applicarsi il medesimo regime fiscale di cui godono le associazioni sportive dilettantistiche. Tale equiparazione per quanto concerne il regime fiscale rappresenta una novità, in quanto prima dell’entrata in vigore di tale legge solo le associazioni sportive potevano godere delle relative agevolazioni fiscali.

Le agevolazioni di cui si discute, tuttavia, possono essere applicate solo ad associazioni e società che abbiano conseguito proventi per un importo non superiore ad euro 250mila e riguardano ad esempio una detrazione nell’importo dell’Iva pari al 50% per quanto concerne le operazioni pubblicitarie ed ulteriori detrazioni riguardanti sempre la sponsorizzazione della società.

3. L’iscrizione nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano

Una volta scelto di costituire una società sportiva dilettantistica piuttosto che un’associazione sportiva, è necessaria l’iscrizione nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), la quale può essere effettuata solo in possesso di determinati requisiti da parte della società, ossia:

  • la denominazione sociale deve riportare espressamente la dicitura “società sportiva dilettantistica”;
  • la società deve essere dotata di un proprio codice fiscale, il quale può essere richiesto presso l’agenzia delle entrate compilando il relativo modello;
  • il possesso di un atto costitutivo e di uno statuto, i quali devono contenere precise indicazioni, tra cui la denominazione di cui al punto 1), l’indicazione dell’oggetto sociale, l’espressa previsione dell’assenza della finalità di lucro.

Una volta in possesso dei predetti requisiti, nonché dell’atto costitutivo e dello statuto, si può presentare la richiesta di registrazione al Coni, collegandosi direttamente al sito del comitato e seguendo le istruzioni ivi riportate.

La documentazione presentata dal richiedente sarà inserita all’interno di un apposito fascicolo e dopo la costituzione dello stesso i vari comitati regionali e provinciali del Coni effettueranno una sorta di monitoraggio al fine di chiedere al consiglio nazionale del Coni che la società sia riconosciuta a fini sportivi. Una volta che in consiglio nazionale dà il proprio parere positivo, la società è ufficialmente riconosciuta a fini sportivi e può usufruire dei benefici fiscali cui prima si è fatto cenno.

Fonti normative

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90.

- Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

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