Guida alla tassazione degli atti giudiziari

Se sei curioso di conoscere le ultime novità in materia di tassazione degli atti giudiziari, non esitare a leggere la nostra guida.

1. Novità

Quando si parla di novità, con riguardo alla tassazione degli atti giudiziari; non si può fare a meno di citare due pronunce molto recenti, con le quali si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ovvero: la sentenza 5 novembre 2021, n. 31966, e l’ordinanza n. 31934, sempre del 5 novembre 2021; entrambe le sentenze si discostano da un precedente orientamento, affermando che l’avviso di liquidazione che rechi gli estremi del provvedimento non debba essere fornito dell’allegazione della sentenza, poiché si presume che il contribuente, in quanto parte del processo, ne conosca già il contenuto.

Vuoi sapere di più? Leggi la nostra guida Guida giuridica ai principali atti giudiziari dei procedimenti civili, penali e amministrativi in ​​Italia

Ma vediamo più nel dettaglio le due fattispecie esaminate dalla Corte.

2. La tassazione degli atti giudiziari

Nel caso trattato dalla sentenza n. 31966, un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate aveva tassato una sentenza del Tribunale, insieme alla fideiussione in essa enunciata.

Mentre la C.T.P. aveva annullato la pretesa relativamente alla fideiussione, confermandola nel resto; la C.T.R., in secondo grado, aveva annullato integralmente l’avviso, poiché ad esso non era allegata la sentenza.

Secondo la C.T.R., quindi, l’ufficio avrebbe contravvenuto alla disposizione dell’articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, il quale prevede che: “se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questi deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

L’Agenzia, nel proprio ricorso, sosteneva che i giudici di appello non avrebbero dovuto annullare l’atto, in quanto l’obbligo di allegazione non risulterebbe necessario nelle fattispecie nelle quali la sentenza civile sia stata emessa in esito ad un contenzioso al quale abbia preso parte la società, con conseguente conoscenza della sentenza della quale si lamentava la mancata allegazione.

Con un secondo motivo, anch’esso accolto, l’ufficio contestava, altresì, l’annullamento della tassazione della fideiussione, avvenuto in violazione dell’articolo 22 in tema di enunciazione.

Per quanto riguarda, invece, il caso trattato dall’Ordinanza n. 31934, esso risulta molto simile a quello esaminato sopra, anche se in questo caso -poiché la società ricorrente era risultata soccombente nei gradi precedenti- gli esiti del giudizio di merito erano stati opposti.

Va sottolineato, però, che anche in quest’ultimo caso vi è una questione ulteriore da esaminare; ovvero, la presunta carenza di legittimazione passiva del curatore fallimentare, che sosteneva di essere cessato dalla carica già prima che fosse instaurato il giudizio civile che aveva, poi, condotto alla sentenza tassata.

Il motivo veniva, difatti, rigettato dalla Corte, poiché chiaramente l’indicazione della qualifica era contenuta proprio nella sentenza civile stessa.

3. Cosa cambia quest’anno

Come già accennato, l’articolo 7 della legge n. 212/2000 prevede che nel caso in cui nella motivazione si faccia riferimento ad un altro atto, questo debba essere allegato all’atto che lo ha richiamato.

Il dettame viene in rilievo nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate, come molto spesso accade, adotti la tecnica della cosiddetta motivazione per relationem, nel redigere gli avvisi di accertamento.

Ciò vuol dire che, per esigenze di economia di scrittura, è possibile che l’Agenzia si limiti, appunto, a rinviare al contenuto del processo verbale di constatazione già consegnato al contribuente, di cui è, quindi, condiviso il contenuto; passando, poi, direttamente alla determinazione delle imposte dovute ed infine, solo eventualmente, all’irrogazione delle sanzioni.

A parere di chi scrive, si tratta di una modalità di redazione degli atti da ritenersi pienamente lecita, dal momento che la disposizione dello Statuto che obbliga all’allegazione degli atti “presupposti”, anche con riferimento a una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 29968/2019), viene interpretata come riferita esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già conoscenza.

Ancora, restando sempre in tema di avvisi di accertamento, una recentissima pronuncia della Corte (Cassazione n. 20157/2021), ha affermato che l’avviso di accertamento al socio di società persone al quale non sia allegato il pvc emesso nei confronti della società, è legittimo in quanto il socio, ai sensi dell’art. 2261 c.c., ha il potere/dovere di consultare la documentazione relativa alla società.

Invero, allo stesso modo si è ritenuto legittimo l’avviso notificato al socio di società di capitali “a ristretta base sociale”, il quale contenga la ripresa a tassazione dei redditi di capitale -anche in difetto di allegazione dell’avviso notificato alla società- che si presumano distribuiti (Cassazione n. 21126/2020). In materia di imposta di registro, invece, la Cassazione ha adottato un diverso orientamento, secondo il quale l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro sarebbe sempre nullo quando manchi il provvedimento giudiziario, nonostante l’avviso ne indichi gli estremi; poiché, questi ne costituisce il presupposto.

Risulta comunque ovvio che, in quanto parte in causa nel giudizio civile, tale provvedimento debba essere noto al soggetto chiamato al pagamento dell’imposta. Da tale orientamento si discosta la sentenza n. 31966, di cui abbiamo parlato pocanzi.

Difatti, in tale sentenza viene ricordato, già in fase introduttiva, come l’obbligo di motivazione sia posto a garanzia del diritto di difesa del contribuente e della verifica della correttezza dell’attività amministrativa; sia sotto il profilo dell’esercizio dei poteri istruttori, che sotto quello della legittimità intrinseca nell’esercizio del potere dell’Amministrazione finanziaria.

Ad ogni modo, dichiarando che: “la funzione informativa della motivazione viene anche rispettata dalla c.d. motivazione per relationem, che è da ritenere legittima se l’atto a cui si fa riferimento è in possesso del contribuente e/o è dallo stesso conoscibile”, la Corte replica alla difesa della controricorrente, secondo la quale non sarebbe sufficiente la menzione del numero della sentenza e nemmeno dei capi di sentenza oggetto di tassazione.

Viene, infatti, richiamato il D.lgs. n. 32/2001, con il quale sono state effettuate le previsioni dello Statuto in tema di motivazione. In particolare, l’articolo 1 di tale decreto prevede che l’atto non conosciuto possa non essere allegato purché ne venga riprodotto il “contenuto essenziale”.

Tutto ciò corrisponde proprio a quanto verificatosi nel caso di specie, poiché – come afferma la Corte – “i dati riportati nell’atto impositivo hanno consentito al contribuente di adeguatamente esercitare le proprie difese, essendo stati riportati anche gli elementi sufficienti a fargli conoscere le ragioni della pretesa fiscale”.

Dunque, risulta chiaro che allegare un provvedimento già conosciuto, del quale vengano riprodotte le parti essenziali sia, quindi, un “adempimento superfluo”; per tale motivo la Corte ritiene di non condividere l’orientamento “formalistico” al quale si rifanno le altre pronunce.

Uno dei motivi alla base delle ragioni dell’indirizzo opposto è che il contribuente, non conoscendo la sentenza, dovrebbe attivarsi al fine di reperirla, subendo così la compressione del termine di impugnazione di 60 giorni.

L’Ordinanza n. 31934, si sofferma proprio su tale aspetto, e ci ricorda che l’obbligo di allegazione non ha la finalità di procurare al contribuente, oltre alla conoscenza legale dell’atto, anche la sua disponibilità materiale.

Dott.ssa Chiarastella De Angelis

Riferimenti normativi

  • Codice civile;
  • Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 31966 del 5 novembre 2021;
  • Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 31934 del 5 novembre 2021;
  • Legge n. 212/2000;
  • Cassazione n. 29968/2019;
  • Cassazione n. 28060/2017;
  • Cassazione n. 20157/2021;
  • Cassazione n. 21126/2020;
  • D.lgs. n. 32/2001.

Sai cosa si intende per atti giudiziari? Sai come puoi fare per riconoscerli? Che spese comporta la notifica di tali atti? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.