Diritto dei consumatori: a Verona la prima sentenza sui bitcoin

Il recente susseguirsi di notizie e fatti riguardanti i bitcoin, richiede un’attenta analisi da parte del legislatore. In particolare, è giusto chiedersi se, in Italia, esiste già una giurisprudenza che può venire in aiuto di chi dovrà affrontare casi che vedranno coinvolta la moneta virtuale per eccellenza.

L'unico caso italiano appartiene al Tribunale di Verona. La sentenza n. 195/2017, infatti, è la prima questione giuridica legata ai bitcoin e al loro acquisto tramite una piattaforma di crowdfunding. Il caso, nello specifico, riguarda un rapporto contrattuale stipulato tra alcuni investitori (persone fisiche) e una società promoter di una piattaforma di investimenti. L'oggetto del contratto è l'acquisto di valuta virtuale in cambio di valuta reale. In seguito gli attori hanno lamentato la nullità del contratto stipulato con la società promotrice a causa della violazione delle norme del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) in tema di informazione alla quale è tenuto il fornitore di un servizio finanziario.

La decisione del Tribunale è quella di ritenere «nulli i contratti» in quanto l'attività messa in discussione è effettivamente prestazione di servizi a titolo oneroso svolta in favore dei consumatori, quindi da disciplinare tramite il Codice del Consumo. Questo perché lo scambio di valuta si può incasellare come erogazione di servizi finanziari ai consumatori, in quanto il bitcoin è da classificarsi come strumento finanziario vero e proprio. Gli obblighi dei fornitori, in questo caso il promoter, sono quelli:

  1. di informativa, specie precontrattuale, previsti dagli artt. 67-quater, quinquies, sexies, septies, decies e undecies del Codice del Consumo;
  2. ulteriori previsti per gli investimenti ad alto rischio. Disciplina: artt. 13, 14, 15 dell'allegato 1 della Delibera Consob del 26 giugno 2013, n. 18592.

Come si è arrivati a tale decisione?

I due cardini su cui si basa l'esito della sentenza sono le seguenti definizioni: quella di bitcoin e quella della tipologia di servizio.

1. Bitcoin

Si tratta della prima forma di valuta digitale, facente parte della categoria delle criptovalute: ovvero, valute virtuali generate attraverso protocolli informatici senza ricorrere ad autorità centrali per controllo ed emissione, liberamente scambiabili dagli utenti senza ausilio di intermediari. In questo modo è possibile azzerare i costi di intermediazione, riducendo di molto la commissione sul trasferimento del valore. I bitcoin vengono gestiti dall'utente tramite un e-wallet installabile su pc e un qualsiasi dispositivo mobile. L'intero circuito, poi, viene gestito tramite blockchain: un registro contabile centralizzato che tiene traccia di tutti gli spostamenti monetari evasi e accreditati da ogni e-wallet.

Lo scambio di valuta digitale può avvenire essenzialmente in due modi:

  1. tramite una piattaforma di scambio (exchange). È possibile trasformare il valore digitale in moneta avente corso legale attraverso l'accredito della somma sul conto corrente;
  2. scambio tra utenti, dove non vi è alcuna garanzia soprattutto riguardo l'effettivo tasso di cambio tra valuta digitale e reale.

È necessario, a questo punto, definire in modo esatto la tipologia di valuta in esame. In questo ci viene in aiuto la Banca Centrale Europea, la quale ha riconosciuto 3 categorie di moneti virtuali:

  1. moneta virtuale chiusa: non è convertibile in moneta legale ed è spendibile solo per il circuito online;
  2. il secondo tipo è una via di mezzo: non è convertibile in moneta reale, ma è spendibile per il pagamento di beni e servizi online e, in alcuni casi, reali.
  3. bidirezionale: è equiparabile alle monete convertibili, in quanto acquistabile e riconvertibile in moneta legale senza alcun vincolo. Ne fanno parte i bitcoin.

Quindi, dal momento che il bitcoin è legittimamente considerato valuta virtuale e, che il suo valore oscilla in maniera più o meno rilevante, può essere utilizzato come “strumento di investimento”. Perciò, il Tribunale di Verona è arrivato a considerarlo come «strumento finanziario per compiere una serie di particolari forme di transazione online». La valuta digitale, però, non troverebbe posto nell'elenco presente all'art. 1, comma II, t.u.f. in materia di strumenti finanziari. Più plausibile è la sua appartenenza alla tipologia dei “prodotti finanziari”, dei quali viene data una più ampia definizione nell'art. 1, comma I, lett. u) del t.u.f.: si intendono prodotti finanziari gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.

Un investimento di natura finanziaria, per essere tale, deve avere le seguenti caratteristiche:

  1. impiego di capitali;
  2. aspettativa di rendimento;
  3. rischio proprio connesso all'impiego di capitali.

La sola azione di ottenimento di bitcoin prevede che l'individuo esborsi del denaro (a) nell'aspettativa di ottenerne un rendimento (b), il tutto con un rischio (c); non è detto infatti che l'operazione gli farà ottenere una cifra maggiorata rispetto a quanto investito.

In questo caso, il bitcoin viene usato come strumento finanziario (prodotto finanziario) quindi disciplinato dalle norme in tema di intermediazione finanziaria, ovvero il Codice del Consumatore.

2. Servizio

Come già accennato, il servizio offerto dal promoter è stato qualificato dal Tribunale di Verona come attività professionale di prestazione di servizi a titolo oneroso svolta in favore dei consumatori. Il contratto derivatone, quindi, doveva informare a dovere i contraenti.

Pur essendo solo un promoter della piattaforma di scambio di valuta virtuale, la società coinvolta assume pienamente il ruolo di fornitore: si tratta di una persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali è fornitore contrattuale di servizi finanziari oggetto di contratti a distanza (art. 67-ter, lett. c), il quale, attraverso un contratto a distanza che abbia per oggetto un servizio finanziario (art. 67-ter, lett. a) collochi tra il pubblico dei consumatori valute virtuali (cfr. Codice del Consumo, sezione IV-bis: Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori).

Il soggetto che eroga tali servizi è tenuto, da norma, a un innalzamento degli obblighi informativi nei confronti del consumatore. Quest'ultimo deve conoscere i contenuti dell'operazione economico-contrattuale, così da maturare una scelta negoziale meditata (art. 67-quater, Codice del Consumo).
Nel caso in esame, l'aspetto riguardante gli obblighi informativi non sono poca cosa (si pensi solo all'oscillazione di valore a cui sono sottoposti i bitcoin). Essi ricadono sì sulla piattaforma di investimenti online, ma anche sul fornitore (o promoter) del servizio.

3. Conclusione

La piattaforma in questione trattava raccolte di fondi per start-up innovative (crowdfunding). Ne derivano due rischi per il consumatore: 1) l'acquisto di valuta virtuale, o prodotto finanziario; 2) acquisizione di una partecipazione sociale in una società. Le due operazioni sono da considerarsi pienamente legittime, ma solo se il consumatore viene informato adeguatamente.

In conclusione, il diritto all'informazione prescinde i rischi delle operazioni sopraccitate. L'illegittimità del contratto può essere eccepita ogni volta il consumatore ignori, quando non informato, i rischi collegati all'operazione di investimento.

Fonte normativa

Passaretta, «Bitcoin: il leading case italiano», in: Banca Borsa Titoli di Credito, fasc. 4, Giuffrè Editore S.p.a., Milano, 2017