Commento Sentenza n. 5049 del 16 febbraio 2022

Analisi della Sentenza n. 5049 del 16/02/2022: esplora motivazioni e implicazioni in ambito giuridico. Guida per avvocati e appassionati di diritto.

Commento Sentenza n. 5049 del 16 febbraio 2022

Con sentenza n. 5049 del 16 febbraio 2022, le Sezione Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la revocabilità del pagamento eseguito dal debitore, che sia poi entrato in crisi, pur se effettuato come adempimento di un credito su cui gravi una garanzia di tipo reale e sebbene la somma versata sia derivante dalla vendita di un bene oggetto di pegno.

Con la revoca, disciplinata ex art. 67, comma 2 della legge fallimentare, nasce in capo al relativo creditore che abbia subito la revocatoria, il diritto a presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento facendo valere il proprio privilegio originario nei confronti del bene.

Il caso

La vicenda oggetto di trattazione riguarda l’azione di revocazione di alcune rimesse in conto corrente esperita dal curatore fallimentare nei confronti di un istituto di credito. Le relative rimesse in conto corrente avevano ad oggetto la ricezione di una somma a titolo di pagamento per la vendita di un certificato di deposito che era stato costituito in pegno dal debitore fallito.

Il pegno, risalente al 1991, si era consolidato nel fallimento, mentre i pagamenti e i relativi accrediti delle somme erano intervenuti nel periodo sospetto ex art. 67, comma 2 della legge fallimentare. La domanda di insinuazione al passivo effettuata dall’ente creditizio in qualità di creditore era stata accettata e tale soggetto otteneva di essere ammesso al passivo ex art. 70 della legge fallimentare.

E’ stato poi presentato da parte dello stesso soggetto, domanda di ricorso in Cassazione per contestazione dell’azione di revocatoria nei confronti del chirografo del credito con conseguente ed annessa richiesta di ammissione al passivo in forza del privilegio inerente alla garanzia reale gravante sul pegno ormai consolidato in fallimento. La questione è stata rimandata alle Sezioni Unite in considerazione della particolare rilevanza del tema.

La decisione delle Sezioni Unite della Cassazione

La Cassazione ha risposto al quesito prendendo in considerazione due particolari temi, che sono rispettivamente la revocabilità di un pagamento che sia effettivamente avvenuto nel periodo sospetto e la collocazione del credito insinuato dall’accipiens e conseguente all’azione revocatoria.

Con riferimento al primo di questi temi, la criticità risiede nel fatto che vi è richiesta di escussione di un pegno costituito prima del periodo sospetto e che pertanto, non è più revocabile essendo passati 5 anni dalla dichiarazione di fallimento. L’ente creditizio asserisce sul punto, la non esperibilità dell’azione revocatoria in considerazione del fatto che quanto ricavato dal pegno e incassato dalla banca, non fosse effettivamente una somma di cui il debitore potesse disporre.

Si ritiene che tale pagamento non fosse di natura solutoria proprio perché derivante dall’esercizio del diritto di prelazione esercitato. Le Sezioni Unite hanno dunque valutato la questione dell’assogettabilità a revocatoria della somma incassata dalla banca e inerente la vendita del bene costituito in pegno ormai consolidato.

Nonostante venga nella sentenza ripreso dalla Corte di Cassazione un autorevole orientamento dello stesso tema e contrario all’esperibilità dell’azione revocatoria, risalente alle sentenze n. 18439/2004 e 26898/2008, si ritiene opportuno, nel caso concreto, invertire la rotta interpretativa e ritenere che, debba condividersi l’orientamento opposto in virtù della natura antindennitaria dell’azione revocatoria che è stata pure sancita da una pronuncia della Suprema Corte del 2006.

Per l’effetto di tale applicazione interpretativa deve infatti essere ritenuto che, il curatore debba solo dimostrare il requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens, non essendo in alcun modo rilevante che il debitore abbia disposto del ricavato della vendita per effettuare il pagamento di un creditore con privilegio.

Questo infatti, non intacca la lesione della par condicio creditorum che potrebbe comunque essere avvenuta e che, potrà al di più essere verificata a seguito della ripartizione dell’attivo con cui possa rilevarsi un eventuale danno causato dal pagamento che abbia pregiudicato le ragioni di altri creditori. Con tale pronuncia si prevede pertanto, che tutti i pagamenti avvenuti nel periodo sospetto, ferma la conoscenza dello stato di insolvenza, possono essere revocati anche se siano stati effettuati per adempiere crediti con privilegi e pure se aventi una garanzia reale.

Con riguardo al secondo tema della collocazione del credito è necessario precisare che, si ritiene adeguata l’applicazione del rimedio secondo cui è consentito all’accipiens di prendere parte al concorso fallimentare conservando il relativo grado derivante dalla asserita natura del proprio credito e con la stessa collocazione che sarebbe a questo spettata nel caso in cui fosse stato soddisfatto nella procedura concorsuale.

In questo modo si prevede che l'azione revocatoria potrebbe ripristinare lo status quo esistente prima dell’escussione del pegno senza che ne risultino danneggiati creditori concorsuali o prelatizi. Si conclude che, il credito che abbia ottenuto di essere ammesso al passivo nel rispetto dell’art. 70, comma 2 della legge fallimentare, deve essere riconosciuto avente lo stesso privilegio del credito originariamente considerato.

Commento a cura di Paola Nardella

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Avvocato Paola Nardella

Paola Nardella

Sono la Praticante Paola Nardella, con esperienza in diritto civile e specializzazione in Diritto ed Economia delle Imprese con particolare focus sul Diritto Antitrust, dei Mercati Finanziari e Bancario e Diritto Fallimentare. Durante ...