Bitcoin: lo stato dell'arte in Italia e Europa

In tema bitcoin, come sovente capita per le novità, la legislazione dedicata non ha ancora trovato un punto fermo che si possa definire tale. Tanti piccoli pezzi, ma che insieme possono già formare un corpus documentale tale da aiutare l'avvocato o il giudice ad affrontare una causa dedicata.

Se già non bastasse seguire il dibattito circa la sua valutazione o meno come unità di scambio, è di centrale importanza lo studio in tema di loro prassi e riflessi applicativi. Il riconoscimento circa gli algoritmi che stanno alla base della blockchain, tra l'altro, può aiutarci a capire la natura della valuta online e come la sua concezione stia man mano cambiando nella legislazione europea (se non mondiale). Per ora, si tratta di adempimenti antiriciclaggio o studi sulla tassabilità o meno delle operazioni in cui moneta virtuale e reale entrano in contatto: veri apripista in ambito italiano ed europeo.

Il testo normativo sul quale è comparso per la prima volta il bitcoin è un aggiornamento al Dlgs 231/2007, nel contesto di obblighi di prevenzione del rischio riciclaggio incombenti su intermediari e professionisti. Il legislatore, italiano in questo caso, pretende che il momento in cui avviene l'acquisto di bitcoin tramite valuta reale, si esegua traccia del movimento. Un modo per riuscire a registrare un passo fondamentale prima che l'operazione si addentri nel mondo poco tracciabile delle blockchain. Tale transazione aiuta poi a definire il bitcoin: se si tiene traccia reale di un movimento in cui si investe moneta reale, la transazione stessa è reale in quanto a contenuto economico (quindi con ripercussioni non solo nel mondo digitale).

Bruxelles stessa, sempre in termini di evoluzione della legislazione, ha proposto alcune modifiche alla IV direttiva antiriciclaggio: misure atte a contrastare l'utilizzo di valuta virtuale per scopi quali il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Pronta anche una definizione di valuta virtuale: «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente» (come introdotto dal Dlgs n. 90 del 25 maggio 2017).

Nel frattempo, in Italia si teneva la prima sentenza concernente i bitcoin. Il caso, giudicato dal Tribunale di Verona con sentenza n. 195/2017, riguarda operazioni di cambio tra valuta reale e bitcoin intese come «attività professionale di prestazioni di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori». In tal senso è stato possibile applicare il Codice del consumo, così da poter tutelare le parti offese anche grazie all'obbligo di informativa nei confronti del cliente.